Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/359

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Questa la promessa di colui che Mills ha dichiarato essere il reale, originario proprietario della somma, Silvio Berlusconi. Soggetto che era comunque certamente l’interessato al buon esito dei procedimenti; che era ed è al vertice del Gruppo di cui le società offshore facevano parte; alla cui volontà era subordinata qualsiasi decisione quanto a Century One e Universal One; in nome e per conto del quale agivano tutti i dirigenti Fininvest con cui Mills entrava in contatto e collaborava; il cui consenso esplicito, infine, aveva consentito il passaggio del dividendo nella disponibilità di Mills.

L’esito dei procedimenti italiani dipendeva anche dalle testimonianze di Mills.

Ed esso, allora, interessava anche Mills direttamente, non solo il suo dante causa: rendendo deposizioni che, quanto meno, potessero limitare i danni che le inchieste di quegli anni stavano cagionando, egli contemporaneamente perseguiva anche il proprio fine illecito: perché, come si è scritto ed è chiaro, un eventuale sequestro da parte della A.G. avrebbe costituito a quel punto una perdita secca anche per lui.

Allo stesso tempo, era evidentemente necessario per tutti che la somma non fosse facilmente rintracciabile: le modalità di investimento dei patrimoni dei clienti da parte dell’avvocato d’affari, quali descritte in precedenza analizzando le consulenze, costituivano sufficiente garanzia sul punto. Era infatti difficile ipotizzare, fin dall’origine, che sarebbe diventata necessaria – pena il disvelamento di tutta la vicenda all’Autorità giudiziaria inglese – la suddivisione con i soci di studio (che nel proprio interesse interpretavano la dazione quale pagamento di attività professionale), e la sua conseguente rintracciabilità. L’attribuzione agli stessi delle somme di loro spettanza nel 1999, anticipatamente rispetto alla data prevista, sortiva così l’effetto di rendere possibile la commistione della rilevante quota spettante a Mills con altri capitali (fatto puntualmente avvenuto, come risulta, ancora una volta, dall’analisi delle consulenze), fino alla sua emersione ed al suo ingresso nel patrimonio dell’imputato nel marzo 2000 (circostanza, anche questa, documentalmente provata).

È allora chiaro che Mills andava compensato della perdita subita (le quote dei soci), dopo che aveva svolto il suo compito. Ed è chiaro che Bernasconi non aveva alcun proprio motivo per determinarsi ad un regalo di tale entità. Più circostanze concrete descritte nel presente procedimento (basti pensare al documento “Proposed Holding Structure” concernente Century One e Universal One, e la ivi prevista procura generale a Bernasconi) fanno di Bernasconi persona che agiva in nome e per conto di Silvio Berlusconi.

Il c.d. regalo pervenuto a Mills altro non è stato che la dazione di una somma in cui si fondono una parte di quanto pattuito sotto condizione anni prima ed una parte di quanto promessogli in sostituzione della quota prelevata dai soci, e per i suoi ulteriori disagi.