Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/367

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6) LA DECISIONE

6.1) Il trattamento sanzionatorio

Alla dimostrata colpevolezza segue l’applicazione a Mills Mackenzie Donald David delle sanzioni di seguito indicate.

Nel determinare l’entità della pena da infliggere deve essere, in primo luogo, considerata l’oggettiva gravità della condotta, di assoluta rilevanza nei procedimenti in cui è stata posta in essere, anche in ragione della qualità e del numero dei reati ivi giudicati; va poi considerato il ruolo istituzionale di alcuni dei soggetti imputati nei procedimenti penali in cui David Mills rendeva falsa testimonianza; lo spessore degli interessi economici in questione; l’entità del danno causato alla parte lesa, come verrà infra illustrato.

Deve parimenti essere tenuta in considerazione l’inusitata intensità del dolo, evidenziata dalla natura non occasionale delle condotte e dalla inflessibile determinazione con cui le stesse sono state progettate e portate a compimento dall’autore in tempi diversi ed innanzi ad Autorità giudiziarie differenti.

Da ultimo, non può non evidenziarsi il movente sotteso alle condotte di Mills.

Egli ha certamente agito da falso testimone, da un lato, per consentire a Silvio Berlusconi ed al Gruppo Fininvest l’impunità dalle accuse o, almeno, il mantenimento degli ingenti profitti realizzati attraverso il compimento delle operazioni societarie e finanziarie illecite compiute sino a quella data; dall’altro, ha contemporaneamente perseguito il proprio ingente vantaggio economico.

Il collegio deve sottolineare che parte del lavoro dibattimentale svolto è stato dedicato specificamente alla approfondita verifica della tesi difensiva offerta dallo stesso imputato in ordine alla provenienza alternativa, di carattere lecito, della somma corruttiva; tesi rivelatasi alla fine totalmente falsa e frutto di un astuto tentativo personale di precostituzione di prove.

Considerata in tutte le sue sfaccettature la condotta processuale mantenuta, non possono concedersi le circostanze attenuanti generiche.

Si impone pertanto l’adozione di una pena non appiattita sul minimo edittale: valutati i criteri di cui all’art. 133 c.p. alla luce degli elementi sopra descritti, stimasi equa la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.

Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.