Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/53

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al Gruppo Fininvest, rese quanto agli esercizi del 1992, 1994 e 1995, nelle loro qualità di rappresentanti Fininvest, alla società di revisione Arthur Andersen.

Gli atti relativi ai capi U) e Z) venivano separati nel corso del dibattimento per l’omessa citazione di Fininvest quale parte offesa. Il relativo procedimento si sarebbe poi concluso presso la Corte di Cassazione secondo la normativa nel frattempo emanata in tema di falso in bilancio, il D.Lvo. 11 aprile 2002 n. 61.


David Mills era stato sentito la prima volta all’udienza del 12 gennaio 1998.

Dopo aver indicato il proprio ruolo all’interno dello studio Carnelutti e di CMM, Mills spiegava che CMM aveva costituito parecchie società offshore, termine con cui si intende una società “non soggetta alla tassazione in Inghilterra”. Fino al marzo 1988 erano considerate offshore anche società costituite in Inghilterra, ma amministrate da soggetti che non erano in Inghilterra. Nel marzo 1988 la legislazione era mutata e tutte le società costituite in Inghilterra erano considerate residenti fiscalmente in Inghilterra. Tuttavia le società preesistenti potevano ancora godere del regime fiscale più favorevole sino al 1993. Con la nuova legge CMM, che prima aveva costituito quasi esclusivamente società offshore inglesi, aveva iniziato a costituire società offshore in altri paesi, paradisi fiscali (pagg.83-84).

Già a partire dal 1983-1984 CMM aveva creato, per conto di Fininvest, società offshore nelle Isole del Canale, nelle Isole Vergini britanniche e in altri paradisi fiscali; gli interlocutori di Mills, per conto di Fininvest, erano stati Camaggi, Vanoni, Messina, Romagnoni, Livolsi, Foscale; una volta Mills aveva visto Silvio Berlusconi, mai Paolo Berlusconi. Secondo quanto gli dicevano gli interlocutori della Fininvest, le società servivano “per commercializzare diritti televisivi” e “per comperare azioni sulla borsa di Milano”; l’assistente di Mills, Tanya Maynard, aveva escogitato “una invenzione” consistente in una “divisione” delle società, “tra quelle che facevano parte del consolidato di Fininvest e quelle che operavano negli interessi di Fininvest, ma non erano nel consolidato… non ero io a saperlo direttamente, ma ovviamente qualcuno forniva le informazioni a Maynard perché lei potesse sapere se le società erano quelle che entravano nel consolidato del Gruppo e quelle no”. Il secondo Gruppo, denominato “Gruppo B”, era quindi un Gruppo “very discreet… molto discreto… perché i clienti volevano che queste società rimanessero confidenziali” (pagg.80-82).

Richiesto di spiegare di chi fosse la proprietà delle società, Mills partiva dalla ovvia premessa generale, secondo cui la proprietà delle società dipende dalle azioni: il controllo della società spetta a chi è proprietario delle azioni, se si tratta di azioni registrate, a chi invece le possiede materialmente, se si tratta di azioni al portatore. E’ frequente, però, il caso che il proprietario di