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Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/6

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Costituzionale e della Corte di Cassazione, che peraltro attengono alla materia ben diversa dell’incompatibilità del giudice per atti compiuti all’interno del medesimo procedimento: ma l’affermato superamento della natura sommaria della cognizione del G.U.P. non incide sul carattere ordinatorio – e non decisorio nel merito – del decreto che dispone il giudizio.

Inconferente poi appare il richiamo alla disciplina delle rimessione dei procedimenti, attesa la ben diversa natura ed operatività dei due istituti.

È pertanto manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta.

6) Ha eccepito altresì la difesa l’omessa citazione della società Fininvest quale persona offesa dal reato. La doglianza viene riportata al fatto che la società è stata ritenuta parte offesa nel processo n. 3510 + 3511/96 R.G. Trib. in relazione al reato di cui all’art. 2621 c.c. ivi contestato (cfr. ordinanza del 17.6.1998 del Tribunale di Milano).

L’eccezione va respinta. Per un verso infatti non vi è spazio per far discendere automaticamente la qualità di persona offesa della Finivest nel presente procedimento dal fatto che la stessa sia stata ritenuta tale nel c.d. processo All Iberian, stante l’autonomia dei due procedimenti e la piena diversità delle imputazioni. Per le stesse ragioni non si può far discendere la qualità di parte offesa di Fininvest nel presente procedimento dal fatto che essa sia stata indicata come tale nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare del diverso procedimento n. 1337/02 R.G. GIP, nel quale si contestano anche reati contro il patrimonio, quali l’appropriazione indebita e il riciclaggio, con imputazioni che vedono la società Fininvest appunto persona offesa.

Per altro verso, rileva il Tribunale che nei reati contro l’amministrazione della giustizia, ed in particolare nel reato di falsa testimonianza ed in quelli ad esso assimilabili (quali l’art. 371 bis, 371 ter e lo stesso art. 319 ter c.p. quando la condotta contestata sia riconducibile secondo l’ipotesi accusatoria ad una falsa testimonianza), il bene tutelato è quello “dell’interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale l’interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio) assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa” (Cass. Pen. Sezione V, 8.11.00 n. 4113; nello stesso senso cfr. Cass. Pen. Sezione VI, 10.4.06 n. 27385).

Vero è che la corruzione in atti giudiziari è reato plurioffensivo, ma “nel senso che viene leso non soltanto l’interesse al buon andamento e all’imparzialità della P.A., ma anche, e soprattutto, l’interesse alla correttezza dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, che viene compromesso da una decisione inquinata e alterata dal fatto corruttivo” (Cass. Pen. Sezione VI, n. 33435 del 4.5.06). Correttamente pertanto nel presente procedimento è stata citata come parte offesa solamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si è costituita parte civile tramite l’Avvocatura dello Stato.

7) In relazione, infine, alla memoria depositata nel corso dell’udienza del 13.3.07 dall’avv. Cecconi e dallo stesso non illustrata (riservandosi egli di trattarla nel prosieguo, unitamente alle questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento: pag. 71 trascrizioni d’udienza), memoria nella quale si chiede la declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio per violazione dell’art. 415 bis c.p.p. in relazione all’art. 178 lett. c) c.p.p. per omessa traduzione di alcuni documenti, si deve rilevare che dall’elenco allegato alla memoria del 7.3.06, a sua volta allegata alla citata memoria, non è dato comprendere a quali dei documenti eventualmente già facenti parte del fascicolo del dibattimento la difesa si riferisca; gli stessi infatti sono indicati con una numerazione non corrispondente alle allegazioni dibattimentali, né si possono evincere ulteriori elementi dalla loro sommaria definizione, non corrispondente alla descrizione del contenuto di ognuno dei faldoni depositati così come operata nell’elenco in ciascuno di essi inserito.


P. Q. M.


Rigetta tutte le eccezioni proposte, riservando la decisione relativa alla questione di cui al punto 7) all’esito dell’eventuale produzione documentale.