Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/75

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due diligence, per lo svolgimento della quale aveva trascorso circa tre giorni presso gli uffici di CMM: c’era un archivio nel quale venivano conservati tutti i fascicoli dei clienti (ai quali ebbe accesso diretto), gli uffici in cui lavorava Tanya Maynard (che gli aveva prestato assistenza) e (forse) altri impiegati. I locali di CMM “erano integrati nello studio legale del dottor Mills; quindi una porta più in là c’era l’ufficio legale del signor Mills ed ho avuto più volte un contatto personale diretto con il signor Mills”.

La due diligence era stata determinata dalla necessità di una valutazione non di tipo economico, ma sull’affidabilità della società e della sua clientela: “quali erano i clienti della CMM, quali erano le relazioni con questi clienti, come gestiva i suoi clienti la CMM. L’obiettivo prioritario era avere la sicurezza e verificare che la CMM effettuasse la stessa due diligence che verrebbe utilizzata da una banca svizzera. La Cantrade e UBS volevano assicurarsi che la CMM conoscesse i suoi clienti come previsto dal diritto anglosassone e che fosse in grado di ricevere le informazioni necessarie quando appunto necessario”.

Per svolgere la due diligence egli aveva “sempre ottenuto tutte le informazioni che desiderava, è stato libero di andare a cercare i clienti che voleva analizzare con maggiore attenzione, aveva la libertà di scegliere i dossier che voleva esaminare, ha anche preso dei dossier a caso in modo arbitrario e ha sempre ottenuto delle risposte alle domande che ha posto, nei limiti del possibile1.

Amman spiegava che, mentre in Svizzera è obbligatorio per gli intermediari finanziari conoscere il beneficiario ultimo, ossia l’avente diritto economico di un investimento, CMM in base al diritto anglosassone non era tenuta ad avere questo tipo di informazioni, che quindi egli non ebbe.

A seguito della due diligence egli scrisse una relazione, con degli allegati, per Cantrade e UBS (il documento di cui sopra si è scritto). Egli voleva verificare “se CMM fosse in grado, su richiesta, di conoscere l’avente diritto economico chiedendolo all’avvocato o al fiduciario. Questo perché la CMM in base al diritto anglosassone non era tenuta a conoscere l’avente diritto economico ma noi volevamo garantire che se per un qualsiasi motivo volessimo venirne a conoscenza di poterlo fare. Devo precisare che potevano evitare di non conoscere l’avente diritto economico solo se fra le parti come intermediario c’era un professionista tipo un avvocato o un fiduciario”.

CMM aveva centinaia di clienti, e fra questi c’erano Fininvest o società della Fininvest, società gestite dalla Fininvest. Il beneficiario di alcune società era Silvio Berlusconi, di altre Bernasconi. Il teste ricordava anche il cognome “Gironi”, senza sapere in quale contesto collocarlo. Così anche quanto a Paolo Berlusconi: “si è parlato di un fratello di Berlusconi ma non mi ricordo del nome”.

  1. A conferma di quanto sopra è opportuno ricordare che Tanya Maynard ha dichiarato in questo dibattimento di non aver essa stessa mai consegnato i documenti relativi a Century One e Universal One, in particolare quello denominato “Proposed Holding Structure”, che invece era stato trovato da Amman nel corso della due diligence (cfr. il successivo paragrafo “I beneficiari economici di Century One e Universal One”).