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Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/103

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quali smerciavasi il vino al minuto, succedeva nel peso, è indizio evidente che anche le maggiori e stabili misure aveano per base il peso e non altro: in altri termini la mensura agli osti sarà stata data sul valore del Sextarius di vino, ma per quanto questo fosse ridotto ad una misura di capacità, tuttavia si sapeva (o si pretendeva sapere v. sotto § 3) esattamente che, affinchè non fosse falso, dovea contenere appunto una determinata quantità di vino, e, per lo meno entro certi limiti, il campione cittadino avrà risposto a questa condizione. In ultima analisi, il modo identico con cui si dava il Calmerio agli osti e da noi, ed a Modena, indica anche che nello stabilire le misure cittadine i nostri vecchi erano partiti da un identico concetto. A Brescia alla stessa epoca questo Calmerio del vino pare fosse già caduto in dissuetudine, perchè ivi ai venditori di vino al minuto è prescritto che giurino de vendendo et fatiendo vendi vinum bene mensuratum et cum recta et iusta bozola (Stat. Brix. saec. XIII in Hist. P. M. 16, 2 col. 1584, 178), il che indica che alla guarentigia del Calmerio s’era sostituita quella delle misure, il che da noi non avvenne che in un’epoca posteriore (v. Nota 95).

126. Catone, R. R. 58: Oleum dato in mensem unicuique Sextarium unum; Liv. 25, 2: et congii olei in vicos singulos dati L e così di seguito.

127. Hultsch, Metrol. p. 86, 93 seg.; Proleg. in Script. Metrol. 1 p. 79 seg.

128. Hist. Patr. Mon. 13 col. 18 a.

129. Hist. P. M. 13 col. 108 a.

130. Lupi 1. 673.

131. La mancanza del peso o della misura dell’olio è indicata nel Lupi (2. 571) da alcuni punti: videlicet... de oleo pro fisco seu pro servicio annuatim abere possit.

132. Lupi 2. 751.

133. Stat. an. 1204-48, 14 § 10. Nel 1128 l’olio a Genova si misurava: phialam unam olei (Hist. P. M. 7 col. 34): nel 1135: et papiensi ecclesie barile unum olei in pasca (ibid. col. 49). Negli Statuti di Brescia del secolo decimoterzo è nominata una speciale misura di capacità per l’olio, detta bazeta olei (Hist, P. Mon. 16, 2 col. 1584. 119) e così anche negli Statuti del 1313 (2 § 272, ibid. col. 1721), nei quali anche troviamo: