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Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/123

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fatto ci è fornita dalla stessa Tariffa dei bollatori (Stat. an. 1353, 1 § 146). Mentre infatti le misure dei grani sono tutte soggette al bollo, cioè lo Stajo, la Mina, il Quartario, il Sedecino, per quelle dei liquidi non lo sono che la Brenta, il Solio e il Claudo e Claudino: indizio aperto che la Mina ed il Quartario erano segnati mediante alcune punte nel Solio sì che, colla verifica dell’una misura, restavano implicitamente verificate anche l’altre due. Nella Brenta poi vi saranno stati i segni dei 6 Quartari o Secchie, come si continuò fino ad oggidì, in modo che avendo la legislazione ordinato che la misura del vino si eseguisse mediante la Brenta, riuscì facilissimo a considerar questa come divisa in sei secchie, ed a dimenticare le precedenti divisioni del Sextarius e della Mina. Ed ecco come lo Statuto del 1453 ci indica chiaramente il passaggio dall’antico al nuovo sistema di suddivisione delle nostre misure.

199. Sarebbe infatti strano che, dopochè per secoli si continuò a considerare il Sextarius Pergami come la base delle misure del vino, di esso non fosse rimasta traccia nel secolo decimoquarto e nei susseguenti, sibbene della Mina, che è a tenersi più come una misura di conto, che come una misura effettiva. V. anche cap. I § 3 pag. 25 e cap. Il § 6 pag. 56.

200. Calvi, Eff. 1 p. 224.

201. Le Tavole che noi diamo, dimostrano che tanto il Quartarius che la Secchia dopo la riforma del 1453 venivano ad avere la identica capacità di litri 11,78.

202. Papias Element. s. v. Sicula vas aptum ad vinum vel aquam; altri esempi reca Du Cange, che qui giova riferire, ad indicare l’antichità di questo nome. Lex Alamannor. tit. 22: Servi Ecclesie tributa sua legitime reddant 15 Siclas de cervisa; Capitul. de Villis, c. 9: volumus ut unusquisque judex in suo ministerio mensuram modiorum, Sextariorum, et Siculas per Sextaria octo, et corborum eo tenore habeat, sicut et in palatio habemus. Acta Murensis Monast. p. 59: cum autem venerit tempus vindemiæ — post vindemiationem et uvarum calcationem in cellarium nostrum mustum importare (debet) sextam aut Siculam sibi habera, quae Siculae signatae debent esse ad constitutam mensuram; s. v. Iochus: triginta seglas cervisiae.

203. Archiv. Capit. Filz. Z in GG. 3: una sedella de ramo