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Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/91

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habeat plura Sextaria nec pluras rasoras. Dal che si vede che il sale si vendeva, come i grani, a staio raso.

87. Castelli, Chronic. in rer. ital. Script. 16, 860.

88. Capit. del Dazio del Sale in Stat. Datior. fol. 79.

89. Stat. an. 1453, 1 § 1.

90. Nello Statuto dei Dazii, dove si determina per rapporto al Dazio la paga dei Castellani del veneto dominio, da una parte (fol. 6 r.) vi ha: Penses duos salis, e dall’altra (fol. 70 r.); Sextarii unius salis: dal che è posto apertamente in chiaro che, tanto valeva dire uno Staio di sale, quanto dire due Pesi, precisamente come pel frumento. A noi non fu dato aver notizia di esperienze per le quali siasi stabilito il rapporto che vi ha tra un dato volume ed il corrispondente peso di sale: tuttavia potrà valere come un dato approssimativo questo che in questi ultimi tempi a Roma al peso di libbre 600, o chilogr. 203,44 si faceva corrispondere il rubbio di sale del volume di litri 164,6 (Malavasi, Metrol. ital. p. 155, 253). Stando a questa proporzione, perchè il nostro Staio del sale contenesse libbre 20 o chil 16,26 avrebbe dovuto avere la capacità di circa litri 13,15, la Mina di litri 6,58, il Quartario di litri 3,29. E se esisteva il Moggio, o la Soma del sale di 8 Staja, come quella del frumento, essa avrà avuto la capacità di litri 105,22. Ma questi sono dati che noi non presentiamo che a titolo di confronto; perchè ci mancò ogni mezzo per poterne verificare la esattezza.

91. Stat. ann. 1204-48, 13 § 33: huic capitulo addimus quod Sextarius cum quo debeat mensurari calcina non debeat esse altus a fondo de intus ultra IIII untias ad untiam capiti Comunis Pergami. Ita quod fraus fieri non possit in mensura calcine.

92. Fino a quello del 1453 però, che nella coll. I § 198 ripete la misura dello stajo e insieme determina il peso della calce in esso contenuto. Lo Statuto del 1493 (1727) non parla del Modius calcine che come di misura di peso, ommettendo la prescrizione sullo Staio: pro quolibet modio calcinae — quae pensa non sit minor pensium trigintaduorum pro quoque modio (7 § 184). Si vede che lo Statuto dovette sancire la consuetudine già invalsa da lunghissimo tempo di pesare la calce, anzichè di misurarla.