Vai al contenuto

Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/93

Da Wikisource.

93

che, avendo le pareti alte quattro once del nostro Cavezzo, o millimetri 146, avesse la contenenza di litri 21,41, ma in pari tempo dovea coll’ampiezza del suo diametro guadagnare quanto si perdeva coll’altezza delle pareti, affinchè con un maggiore di più raggiungesse il peso voluto dalla consuetudine. Se poi lo Statuto, oltre all’altezza delle pareti, avesse tenuto calcolo anche degli altri elementi coi quali poter determinare la capacità del Sextarius calcine, comprenderemmo a primo tratto di trovarci di fronte ad una speciale misura; ma in quella vece tutti gli Statuti indistintamente non si occupano che della sola altezza delle pareti di quello Staio, il che indica che la sua capacità dovea corrispondere a quella di qualche altra misura che portasse lo stesso nome, e tale non poteva essere che lo Staio usato pei grani. In tal caso, quando la forma dello Staio della calce fosse stata, com’è quasi certo, cilindrica, il suo diametro con molta approssimazione sarà stato di millimetri 432,22: che questa misura poi fosse di legno non è permesso neppure di metterlo in dubbio, dal momento che a quest’epoca erano di legno anche le misure che sul mercato si adopravano pei grani e pei legumi (v. sopra § 3). I confronti con una città vicina non ponno che raffermare quanto siamo venuti esponendo. A Brescia era ammesso il colmo nella misura di certe materie, ma nello Statuto più vecchio si prescriveva quod omnes mensure cum quibus fiat venditio alicuius rei ad culmen sint de cetero in amplitudine equales mensure sculpte in lapide mensurarum Comunis Brixie (Hist. P. M. 46, 2 col. 1584-210), e tutto permette di credere, e che fra tutte quelle cose misurate col colmo vi fosse la calce, e che la rispondenza fra il volume e il peso della stessa non fosse mai esatto e aprisse l’adito a continue questioni, poichè nei successivi Statuti del 1313 troviamo ordinato che teneantur (fornaxarii) et debeant ponderare calcinam et vendere eam ad stateram eisdem pro Comuni Brixie datam, et non ad mensuram Sextarii, e inoltre che fornaxarii solvant quinque soldos imperiales quotienscumque non ponderant calcinam (Stat. Brix. an. 1313, 2 §§ 120, 121 in Hist. Patr. M. 16, 2 col. 1681 seg.). A Brescia era già stato sanzionato nel 1313 quello che da noi non si giunse a stabilire che parzialmente nel 1453 e totalmente nel 1493 (v. Nota 92), e se là si trovò insufficiente la ampiezza delle misure a