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Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/95

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per sedecim denarios de pane (Lupi 2, 1281). Se fu stabilita in denaro la quantità di pane da retribuirsi, è indizio sufficiente che nella nostra città era già in pratica una norma certa che determinasse il rapporto fra il prezzo e la quantità del pane in base al valore corrente del frumento, sicchè non poteva stare in arbitrio dell’una o dell’altra parte il variare la quantità annuale del pane, ma sibbene ambe le parti venivano a rimettersi tacitamente a quanto di volta in volta (e probabilmente di settimana in settimana) era stabilito dalla autorità cittadina. Questa induzione è confermata dallo Statuto più vecchio, dove troviamo queste espressioni (13 § 26): insuper iurare faciam omnes Tabernarios Pristinarios et omnes de familia eorum quod vendent et dabunt panem et vinum ad rectam pensam et iustam Mensuram eis datam vel dandam per Milites justitie vel per alios officiales Comunis; e il senso di queste espressioni resta chiarito dallo Statuto del 1331 nella introduzione al Calmerio dello Statuto del 1263 dove si legge: quod omnes Pristinarii Civitatis et Districtus Pergami teneantur et debeant facere panem venalem ad sufficentiam ad pensam que daretur pro Comuni Pergami et per D. Vicarium. — Pensa autem secundum quam facere debent ipsum panem est illa que tradita est in Statuto Veteri — cujus capituli tenor talis est (8 § 34), dove tien dietro il Calmerio: più è chiarita anche dagli Statuti posteriori, a cagion d’esempio da quello del 1391 (1 §§ 48, 53), dove si dice: detur pensam Fornariis in hunc modium. — Calmedrium. La Pensa o Mensura è adunque il prezzo stabilito dall’autorità municipale su certi generi; è la determinazione della quantità di merce, in peso o misura, che un venditore, in base alle condizioni del mercato, deve dare dietro ad una prestabilita quantità di denaro, e questo si rafferma anche col fatto degli osti, i quali abbiam già veduto accomunati ai fornai nel ricevere questa pensa o mensura. Infatti in una disposizione che li riguarda nello Statuto più vecchio è detto (13 § 24): item super facto Tabernariorum sic decernimus quod si quis Tabernarius vel alius vendens vinum ad minutum usque ad Sextarium unum vel minus eo precio quo data fuerit ei mensura pro Comuni cet.: ma la meta del vino fu evidentemente abrogata poco dopo, perchè i posteriori Statuto non si occupano che delle misure giuste, che è obbligo dei Tavernai il tenere nel