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LVII. La scienza delle cose filosofiche e dei costumi, ed anche le leggi civili possono e debbono declinare dall’autorità divina ed ecclesiastica.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

LVIII. Non sono da riconoscere altre forze da quelle in fuori che son poste nella materia; ed ogni disciplina ed onestà di costumi devesi riporre nell’accumulare ed accrescere per qualsivoglia maniera la ricchezza e nel soddisfare le passioni.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.
Encicl. Quanto conficiamur, 10 agosto 1863.

LIX. Il diritto consiste nel fatto materiale, e tutti i doveri degli uomini sono un nome vano e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

LX. L’autorità non è altro che la somma del numero e delle forze materiali.

Alloc. Maxima quidem, 9 giugno 1862.

LXI. La fortunata ingiustizia del fatto non apporta alcun detrimento alla santità del diritto.

Alloc. Iamdudum cernimus, 18 marzo 1861.

LXII. È da proclamarsi e da osservarsi il principio che dicono del non intervento.

Alloc. Novos et ante, 28 settembre 1860.

LXIII. Il negare obbedienza anzi il ribellare a Principi legittimi è cosa lecita.

Encicl. Qui pluribus, 9 novembre 1846.
Alloc. Quisque vestrum, 4 ottobre 1847.
Encicl. Noscitis et Nobiscum, 8 decembre 1849.
Lett. apost. Cum catholica, 26 marzo 1860.

LXIV. E la violazione di qualunque santissimo giuramento, e qualsivoglia azione scellerata e malvagia ripugnante alla legge eterna, non solo non è da riprovare, ma eziandio da tenersi del tutto lecita e da lodarsi sommamente, quando si commetta per amore della patria.

Alloc. Quibus quantisque, 20 aprile 1849.