Pagina:Società anonima cooperativa di consumo di Castelleone di Suasa - Statuto 1897.djvu/7

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legittima cessione di Azioni, paghino una tassa di ammissione di Centesimi Cinquanta (L. 0,50), e si facciano inscrivere nella forma voluta dall’art. 226 del Codice di Commercio.

Art. 8. ― I postulanti dovranno presentare la loro domanda per iscritto al Consiglio d’Amministrazione. Sono in massima accettati come Soci tutte le persone di buona condotta non aventi interessi contrari a quelli della Società e che dichiarino di aderire al presente Statuto.

Art. 9. ― I Soci rispondono fino alla concorrenza delle Azioni da essi sottoscritte, per tutti gli obblighi assunti dalla Società.

Art. 10. ― Il Socio ha diritto di votare nell’Assemblea con un sol voto, qualunque sia il numero delle Azioni possedute, purchè abbia saldato l’importo delle Azioni sottoscritte.

Non può farsi rappresentare nelle Assemblee.

Art. 11. ― Le Azioni sono trasmissibili da persona a persona mediante trapasso regolare, come prescrive l’Art. 224 del Codice di Commercio. Non possono essere cedute nè sottoposte a pegno o vincolo se non col consenso del Consiglio d’Amministrazione.

Art. 12. ― Le Azioni sono tassativamente vincolate a favore della Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura verso la medesima, e per conseguenza non potranno essere soggette