Pagina:Società anonima cooperativa di consumo di Castelleone di Suasa - Statuto 1897.djvu/9

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Art. 16. ― In caso di morte di un Socio, e quando gli Eredi non vogliano continuare a far parte della Società, riconosciuti in un sol capo, avranno diritto al rimborso delle Azioni sottoscritte dal loro autore, dopo trascorso un anno dall’avvenuta di lui morte.

Art. 17. ― Saldate le Azioni e previo rimborso delle spese di stampa od altro, il Socio riceve un certificato o titolo per le Azioni sottoscritte nei modi designati dall’articolo 165 del Codice di Commercio.

Art. 18. ― Le Azioni sono a fondo perduto, cioè infruttifere, ma rimborsabili al termine stabilito dall’art. 3, salvo il caso di scioglimento e liquidazione della Società, giusta l’Art. 44 e seguenti del presente Statuto.


Titolo 4.°

Distribuzione dei Generi




Art. 19. ― La distribuzione dei generi presso i magazzini verrà fatta ai soli Soci ed a prezzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in base ai più miti e correnti, dietro pagamento a pronti.