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Ciò spiega, in parte, anche le notevoli disuguaglianze nella popolazione dei varii
collegi; i quali infatti per numero di abitanti si distribuiscono così:
Collegi aventi | da 39,893 (minimo) | a 50,000 | abitanti | N° | 40 |
da 50,001 | a 54,000 | id. | " | 91 | |
da 54,001 | a 56,500 | id. | " | 101 | |
da 56,501 | a 57,500 | id. | " | 44 | |
da 57,501 | a 60,000 | id. | " | 101 | |
da 60,001 | a 70,000 | id. | " | 125 | |
da 70,001 | a 72,005 (massimo) |
id. | " | 6 |
Come si vede adunque, 44 collegi hanno una popolazione molto vicina alla media generale (56,995). Il collegio di Bobbio è il meno popoloso (39,893 abitanti); il più popoloso è quello di Civitavecchia (72,005 abitanti).
Numero degli elettori politici. — Gli elettori iscritti nelle liste del 1895, sulle quali furono fatte le ultime elezioni politiche, esclusi quelli privati temporaneamente del voto1, sono 2,121,125. Facendo il ragguaglio alla popolazione calcolata al 31 dicembre 1894 (ab . 30,913,683) si trovano 6.86 elettori con diritto al voto su 100 abitanti. Gli elettori con diritto al voto, inscritti nelle liste del 1892, sulle quali si fecero le elezioni generali di quell’anno, erano 2,934,445, che, ragguagliati alla popolazione calcolata al 31 dicembre 1891 (ab. 30,347,291), corrispondevano a 9.67 su 100 abitanti2.
La diminuzione del numero degli elettori dal 1892 al 1895 (813,320) dipende dalla revisione straordinaria delle liste politiche fatta in tutti i comuni del Regno, per disposizione della legge 11 luglio 1894, n. 286. Per effetto di questa revisione molti elettori riconosciuti indebitamente iscritti, o che non produssero i documenti voluti dalla legge per comprovare il proprio diritto all’elettorato politico furono cancellati dalle liste3.
La nuova legge ha stabilito un’unica procedura per la revisione delle due liste politica e amministrativa, la quale deve farsi contemporaneamente e dalle medesime Autorità, per evitare giudizi diversi4; ed ha anche permesso che i comuni pos-
- ↑ Non compresi cioè gli elettori temporaneamente privati del diritto elettorale per effetto dell’art. 14 della legge 28 marzo 1895, n. 83 (sott’ufficiali e soldati dell’esercito e dell’armata sotto le armi ed individui appartenenti a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni). Questi elettori sommavano, nel 1892, a 71,900; non conosciamo ancora le notizie pel 1895.
- ↑ Per potere istituire un esatto confronto fra la popolazione e gli elettori per 100 abitanti nel 1892 e nel 1895 abbiamo assunte qui le cifre della popolazione calcolata alla fine degli anni che rispettivamente precedettero la definitiva approvazione delle liste.
- ↑ La revisione delle liste sia politiche, sia amministrative fu affidata in ogni comune ad una Commissione, composta del Sindaco, presidente, e di quattro o di sei commissari, nominati dal Consiglio comunale e scelti anche fuori del Consiglio fra gli elettori del Comune. In ogni provincia poi fu istituita una Commissione elettorale provinciale, composta del Presidente del Tribunale sedente nel capoluogo della provincia, di un consigliere di prefettura designato dal Prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale fra gli elettori della provincia.
La revisione straordinaria delle liste fu oggetto di una Circolare del Ministero dell’interno, in data del 12 luglio 1894, ai prefetti del Regno. - ↑ Per la legge elettorale politica del 24 settembre 1882, la revisione della lista elettorale politica spettava prima alla Giunta municipale, poi al Consiglio comunale e quindi ad una Commissione provinciale degli appelli elettorali; per la legge comunale e provinciale, la revisione della lista elettorale amministrativa spettava bensì, in primo e secondo grado, alla Giunta municipale ed al Consiglio comunale, ma poi veniva deferita alla Giunta provinciale amministrativa.