Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/21

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Del Reggimento.


fussi di necessità. Et prima che adunino il Conseglio lo debbino notificare al Vicario che sarà per li tempi, et chi contrafacisse caschi in pena arbitraria del Illustre Signore.


Come si deve fare lo Conseglio cap. iii



Hanno statuito ancora, et ordinato, che li Massari, che per li tempi saranno quando volessero fare alcun Conseglio che prima debbino comettere al Castaldo del Com(m)une la sera per la mattina che debbia citare tutti li Consiglieri che debbino andare a Conseglio, et poi la Mattina deve lo Castaldo sonar la Campana tre volte, et quello sarà il segno, che chi non fusse comparso debbia comparire in conseglio, che non sarà più aspettato. Et sonata che sarà detta Campana alhora il Cancelliero del Commune sia tenuto a far la richiesta, et quelli che si trovaranno non esser venuti, caschino in pena per ciascuno di soldi cinq(ue) di applicarsi alla Camera dell’Ill(ustr)i Signori, salvo sempre, che per qualche legitimo impedimento non ci fusse possuto venire. Ma se fusse nella terra, et fusse stato citato, et non avessi fatta alcuna scusa con il Vicario, o con li Massari, non li vaglia, ne sia admessa alcuna scusa. Et poi che saranno cosi coadunati debbino sedere, et li quattro Massari debbino sedere in luoco piu eminente, et piu degno, et cosi li Conseglieri, secondo la qualità di essi, poi per li detti Massari, o Cancelliero quando per li detti Massari li fusse condemnato, si deve proponere a dir la caggione perche siano stati cosi coadunati. Et fatta detta proposta ciaschedun consegliero deve pensare in che modo possa meglio consegliare. Et quello che vol consegliare si deve levar da sedere, et andar al luoco, che sarà deputato al consegliare. Et prima invocato il nome de Dio, et della gloriosa sempre vergine Madonna Santa Maria, et delli nostri protettori, et sempre Honorati gloriosi Santi Gregorio, Nicolao, et Benedetto, consegliar il suo parer prima per lo Stato della Santa Romana Chiesa, et per lo Stato delli n(ost)ri Ill(ustri) Signori Flaminio, et Averso et suoi successori, et della Comunità di Mazzano, et quello tale che consegliarà non debbia uscir fuora della proposta fatta, sotto pena di quattro soldi. Et qua(n)do quel tale conseglia se alcuno gridasse, o parlasse, o rompesse quello tale che conseglia, quello che romperà caschi in pena di soldi tre per ciasche volta. Et quello tal conseglio, et tutti li altri si deveno scrivere, et annotare per il cancellieri del Com(m)une. Et ogni huomo possa consigliare, et dire il suo parere, secondo l’ordine soprascritto. Et poi che sarà sopra la detta proposta consegliato, o vero no(n) vorrà consegliare nessuno, che allora li Massari lo Vicario, et lo Cancielliero si deveno tirar da canto, et procedere, et considerar d(et)ti consegli, et quello parerà a loro sia meglio, quello debbano a partito in questo modo, cioè che l’Cancelliero debbia dire