Pagina:Statuta Castri Mazzani 1542.djvu/37

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Delli Civili


non sia ne debbia essere per lo d(ett)o Vicario audito, che prima in iuditio nante ad esso Vicario, et suo tribunale non si sottometta, et che dia sufficiente racolta di stare a raggione nanti ad esso Vic(ari)o et di pagare tutto quello che di raggione dovesse pagare a quel tale con chi haverà da fare. Et se altrimenti si facesse non vaglia, ne tenga cosa che sopra di cio si facesse. Et questo cap(itol)o non habbia luogo nelli forastieri.


La raggione che si deve fare alli forastieri. Cap. xv.



Hanno statuito, et ordinato che se alcun forastiero venisse nella corte di Mazzano a far alcuna adimanda de dinari, o robbe, o far volesse ogn'altro civil atto per qualunq(ue) modo fusse, lo Vicario sia tenuto farli, et ministrarli quella medesima raggione che si ministra al Mazzanese quando havesse a causare uno contra l'altro, et osservinosi tutti termini, et ferie al forastiero, che si osservano al Mazzanese, ma da un ducato in giù si faccia summarie non ostante le ferie.


Come s'intende il debito prescritto. Cap. xvi.



Riformarono, et statuirono che qualunq(ue) persona adimandara alcuna quantità di denari, o altra qualunq(ue) cosa ad alcuno di Mazzano, o habitante in esso, e quel debito, overo quella cosa sia posseduta per quello tale a cui adimandato fussi, pacificam(en)te per tempo di dieci anni, nel qual tempo il d(ett)o tale non fusse stato molestato, o adimandatoli in iuditio per alcun modo tal adimanda per lo Vic(ari)o non si possa conoscere, quando per la parte sarà allegato lo p(rese)nte cap(itol)o di statuto. Et questo cap(itol)o non volsero havette loro in debito di dote, e che né apparisse carta per publico notario, overo per scritta di mano propria del debitore, ne possa preiudicare lo presente cap(itol)o a raggioni di Pupilli, di Chiese, et altri fondi pietosi, ne a quelli che per esso tempo fussero stati assenti continuo o vero fussero stati lungi al d(ett)o Castello per cinquanta miglia almeno.


Che donne maritate, et dotate non possino succedere nelli beni p(ate)rni, et m(ate)rni. Cap. xvij.


Statuimo, et ordinamo, che donne maritate, et dotate da Padre, Madre, fr(at)elli, zij, o qualunq(ue) altra persona congionta non possino, né debbino de beni p(ate)rni, et materni adimandare heredità, o altra cosa, se non quanto per le loro dote li fusse promesso. Et questo s'intenda quando ci sono heredi per linea mascolina come sono fratelli, et figlioli de fr(at)elli legitimam(en)te nati. Ma li fr(at)elli non possino ricusare di maritar le sorelle ne ancora possino partire con le sorelle, et ricusando loro di maritarle caschino dalle loro heredità paterne et materne nelle quali succedere habbiano le d(ett)e sorelle no(n) maritate acciò che non habbiano a perdere la loro bona ventura.