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Delli Maledifitij


et non giungesse, paghi per ogni amenata trenta soldi, et se alcuno batterà, o percoterà alcun altro con la mano vota, cioè pugno, o guanciata da la gola in giu senza effusione di sangue, paghi per ogni pugno, et per ogni volta soldi diece. Se con sangue libra una de denari, e se fusse dalla gola in su, o nella gola senza sangue paghi p(er) ognuno, e per ogni percussione soldi dodeci, et se sarà con sangue paghi libre tre pure per ogni percussione. Volsero che non s'intendesse sangue quando per d(ett)o pugno, o guanciata uscisse sangue dal naso. Et se alcuno amenasse calce, et non giungesse, paghi di pena quel che de la amenatione con la mano vota che non giungesse, et se giungesse, e percotesse senza sangue, quanto che del pugno, et della guanciata, et se con sangue in ogni luogo, et per ogni modo quanto che del pugno, et della guanciata ne sia pena. Volsero ancora che se alcuno adiratam(en)te pigliarà alcun altro per li panni, o per li capelli, et da per d(ett)a caggione li caschassi di capo capuccio, beretta o altre cose che coprissero la testa paghi p(er) ogni volta soldi cinq(ue), et se spingesse, o sponticassi, o li mettesse le mano in petto in tanto che lo sponticato cadessi, o no(n) cadessi, paghi il delinquente per ogni volta soldi otto. Quali pene si debbiano pagare di fatto senza diminutione, et questo se intenda per ogni percussione.


Come si procede contra quelli che non sono sottoposti alla Corte di Mazzano quando si com(m)etesse alcun malef(iti)o contra essi. Cap. iiij.



Anco statuirono, et ordinarono che se avvenisse caso, per il quale alcun Mazzanese, o habitante in Mazzano comettesse alcun malefitio di parole ingiuriose percotesse, o per modo alc(un)o offendesse alc(un)o il quale non fusse sottoposto alla jurisditione, e Vicariato dell' Uff(iti)o di Mazzano, così come spirituale, come eccle(siatic)a persona, o oblata come temporale, o seculare per la qual cosa dal Mazzanese dovesse esser condennato per forma delli p(rese)nti statuti in alcuna pena, cosi personale, come pecuniaria, che l'Vic(ari)o che p(er) li tempi sarà per nessun modo possa procedere contra tal Mazzanese, se prima quel tale non sottoposto non si so(tto)mette in forma valida che l'Vic(ari)o di ragg(ion)e ci possi procedere, et oltre a questo debbia dare idonea cautione di star a iuditio, e pagar quel che di raggione venisse iudicato secondo la forma delli p(rese)nti statuti. Altram(en)te facendo atto ch'l Vic(ari)o facesse in simil caso, et in dette cause non vaglino per essa raggione, et caggione.


Di quelli che assallissero con arme. Cap. v.



Et per simil modo ordinarono, et statuirono se alcuno adiratam(en)te et con malo animo esguaginarà, o vero amenarà l'arme contra di alcun altro, et non lo percoterà, caschi in pena p(er) ogni volta