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Libro quarto


Di chi battesse frutti domestichi, et salvatichi, et essi cogliessero. Cap. ix.



Statuirono, et ordinarono qualunq(ue) persona con legno, con sasso, o con qualunq(ue) instrumento fusse battessero ad Animali tanto grossi quanto minuti alcuna generatione di pomi domestichi, come fichi, persica, mela, pera, pruna, noci, cerasi, olivi, et ogni altro arbore domestico, paghi in nome di pena il malfattore per ogni arbore, et per ogni volta soldi trenta. Et chi batterà frutti salvatichi come cerri, cerque, eschi, fargne, suere, et castagni non ensitij caschi in pena il delinquente p(er) ogni arbore, et per ogni volta di soldi sei, et qualunq(ue) cogliesse castagne domestiche ensitie, caschi in pena per ogni volta, et per ogni possessione di soldi cinq(ue). Et chi cogliesse di cerro, cerqua, suvera, fargna, castagne salvatiche, et altre ghiande da un scorzo in giu, caschi in pena il delinquente di soldi doi, De un scorzo in sù caschi in pena di soldi diece per ogni persona, per ogni volta, et per ogni possessione.


Di chi desse danno in lupini. Cap. x.



Nulla persona mozzi, né ronchi lupini verdi in herba di vigne ne de nessuno altro luogo di altri alla pena di soldi cinq(ue) per ogni huomo, et persona, per ogni volta, et per ogni possessione. Et chi mietesse o mozzasse lupini secchi, cioè lupini nuovi, et seminati in quel anno, paghi lo delinquente in nome di pena soldi venti per ogni persona, per ogni volta, et per ogni possessione. Delli lupini vecchi non volsero ne fusse alcuna pena.


Di chi mozzasse canne, et salci, et le portasse. Cap. xi.



Se alcuna persona mozzasse canne in canneto di altri, et non le portasse da diece canne in giù ne sia pena dinari doi per canna, da diece canne in sù fine ad un fascio caschi in pena il dannodante di soldi tre, et portando via il d(ett)o fascio che lo rimovesse di detto canneto caschi in pena il delinquente per ogni volta, et per ogni canneto di soldi diece. Et da un fascio in sù chi le tagliasse, et non le portasse caschi in pena il delinquente di soldi trenta per ogni huomo, per ogni volta, et per ogni canneto. Et se le removesse di d(ett)o canneto paghi in nome di pena soldi sessanta. Et qualunq(ue) d(ett)e canne cosi distinte come è detto di sopra tollesse della vigna o possessione de altri, il delinquente sia tenuto a pagare la pena doppia cioè soldi centoventi. Et chi mozzasse salci domestichi in possessione de altri paghi tal dannodante in nome di pena soldi cinq(ue).


Che nullo faccia pietra in pietrara d'altri. Cap. xii.



Nulla persona faccia pietre in pietrara d'altri senza espressa licentia del padrone o vero p(er) sua comissione alla pena de soldi cinq(ue) per ogn'uno per ogni volta, et p(er) ogni persona. Et q(ualmen)te volsero fusse quando il delinquente fusse accusato dal padrone altrimente non.