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S T A T U T I



tuando però quando si litigasse in petitorio per via di proximità, nel qual caso le prove debbino farsi liquide secondo la forma de ragion commune.

De Libelli, et quando non siino necessarii. Cap. IX.


STatuimo, che il Sindico, et Vicario, facci Giustitia de tutte le lamentanze espostegli per libello, eccetto quelle che son per maleficio, secondo il buon, et approbato uso della Valle, et che il libello non sia necessario nelle cause d’imprestito, et di ciascun’altro debito, del quale ne appari publico instrumento, conciosiache volemo, che producendosi l’instrumento, servi per loco de libello, et come di libello se ne dia copia alla parte, et che in esse cause si rendi ragione alli Creditori contra le persone, et beni obligati, secondo la continenza de gi’instrumenti faluo che la persona obligata non possi, etiamdio per patto espresso, esser Carcerata, ò ritenuta non è forestiera, che sia debitrice à quelli della Valle. Ordinando che il Sindico, et Vicario per suo officio avertisca, che li Creditori non faccino riscosse, et extorsioni illicite, ne’ quali per proprio moto senza instanza de debitori, ricerchi la verità, et determini secondo il giusto.

Della Contestatione delle liti. Cap. X.


STatuimo, che produtta la dimanda, ò libello, in quelle cause, in le quali si deve ragionevolmente produrre, non comparendo la persona citata à rispondere, sia in elettione dell’attore, il pigliare la tenuta, over di far pronuntiare dal Sindico, et Vicario la lite per contesta, et si possi procedere, come se la fosse contestata negativamente tra le parti. Mà cõparendo, et rispondendo alla dimanda, tal risposta, ancorché per quella legitimamente non si contesti la lite, si habbi però per contestatione negativa, et si possi procedere come se fosse legitimaméte contestata, non obstante alcuna exceptione. Et comparendo, et non rispondédo, sia reputato per abséte, et si possi procedere come di sopra.

Del termine probatorio, che succede in luoco di contestation di Lite. Cap. XI.


STatuimo,che ciascun termine dato a provar delle sue ragioni alle parti, overo ad alcuna di loro, sia in loco di contestazione