Pagina:Statuti della Val di Leder.djvu/17

Da Wikisource.

DELLA VAL DI LEDER. 11


Delle liti tra parenti. Cap. XVIII


STatuimo, che se nascerà alcuna lite tra le infrascritte persone congionte di sangue della detta Valle, cioè, tra ascendenti, et descendenti, come tra padre, et fratello; Avo, et nepote; et cosi degl’altri; overo tra collaterali cugnate, et cugnati; fin’alli secundi cugini inclusivè; come tra barbi, amede, nepoti et cugini, tanto da parte di padre, quanto di madre; overo tra marito, et moglie, et affini congionti trà loro, tanto maschi, quanto femine, sia tenuto sempre il Sindico, et Vicario di constringer li litiganti realmente, et personalmente, che eleggino doi communi amici, quali summariamente senza strepito et figura di giudicio, in ciascun loco, et tempo feriate, et non feriate, presenti, absenti; citate, et non citate le parti; tanto de facto, quanto de iure, conoschino, et diffinischino detta lite, et controversia, mettendo pena nella lor dichiaratone. Nella quale, cadi la parte contrafaciente; overo non obediente alli eletti, et sua diffinitione, tante volte quante sarà contrafatto, laqual pena anco pagata, ò nò, resti però ferma essa determinatione. Et che’l Sindico, et Vicario sia tenuto far essequire con gli rimedij de ragione tutto quello, che da essi huomini eletti sarà stato detto, ò diffinito, constringendo le parti ad adempirlo, et perpetuamente osservarlo, non obstante alcuna appellatone, ò contradittione, à ponto, come se le parti havessero pienamente compromesso in detti eletti, come in arbitrio, arbitratori, et amicabili compositori. Et se li predetti doi eletti non faranno in accordo, siano tenuti notificarlo al Sindico, et Vicario, et le parti nel termine di quattro giorni dopò detta notificatione siano tenute elegger il terzo. Et caso che non si accordino nel terzo, sia tenuto il Sindico, et Vicario, eleggerlo lui, in quella forma che si è detto della commissitone delle cause à Consiglio de Savij. Et quello che la maggior parte delli tre eletti, come sopra, haverà detto, ò diffinito, sia essequito, et osservato; Inoltra il Sindico, et Vicario, sia tenuto à constringer realmente, et personalmente gli detti eletti, à conoscer, et diffinire la lite à lor commessa, nel termine che parerà congruo ad esso Sindico, et Vicario.


Delle