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STATUTI


Delle spese Giudiciali. Cap. XXX.


STatuimo, per stirpar le liti, che non obstante il giuramento di Calumnia, colui che perde la causa, sia condennato nelle spese legitime, caso che non fosse in giusta ignoranza. Et che il giuramento de calumnia si presti, secondo la ragion commune.

Delle Condannanze Civili. Cap. XXXI


STatuimo, che se il debitore comparirà innanci al Sindico, et Vicario al Banco, et all’hora di ragione. et volontariamente confesserà il debito; gli sia fatto il precetto in confesso, à pagar in termine di cinque giorni prossimi. Ma se negarà, et si provi il debito per doi testimonij degni di fede, sia condannato per sentenza à pagar’in termine di cinque giorni. Et passato quelli sia dato la tenuta al Creditore ne’beni del debitore, ò per via di contumacia, ò per via di confessione, come tornarà più utile ad esso Creditore. Et allhora sia lecito al debitore, per schivar la tenuta, offerire immediate un pegno sufficiente per il capitale, et per le spese; nelqual caso gli sia incontinente assignato termine di cinque dì, à riscoter esso pegno; et passato quelli, sia tenuto il primo di giuridico presentar à sue spese esso pegno sotto la Casa del Commune per incantarlo tre dì, et venderlo à chi più ne offerirà, sotto pena di lire una Trentina da essergli tolta irremissibilmente, et applicata alla Communità tante volte quante contrafarà. Et inoltra essendo il debitore citato tre volte per proclamatione da esser fatta al solito, et essendo contumace sij data la tenuta al creditore, ilquale giuri però la quantità del suo credito, che di ragione gl’aspetta.

Delle Sentenze, et luoco dove debbono esser fatte. Cap. XXXII.

STatuimo, che tutte le cause, liti, et processi debbino essere decizi, et spediti per il Sindico, et Vicario, sotto la Casa del Commune al solito banco, altrimenti siano de niun valore; salvo se non sarà disposto all'incontro per esso Sindico, et Vicario, overo in altra maniera provisto per gli Statuti.

Delle