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STATUTI
Delle spese Giudiciali. Cap. XXX.
STatuimo, per stirpar le liti, che non obstante il giuramento di Calumnia, colui che perde la causa, sia condennato nelle spese legitime, caso che non fosse in giusta ignoranza. Et che il giuramento de calumnia si presti, secondo la ragion commune.
Delle Condannanze Civili. Cap. XXXI
STatuimo, che se il debitore comparirà innanci al Sindico, et
Vicario al Banco, et all’hora di ragione. et volontariamente
confesserà il debito; gli sia fatto il precetto in confesso, à pagar
in termine di cinque giorni prossimi. Ma se negarà, et si
provi il debito per doi testimonij degni di fede, sia condannato
per sentenza à pagar’in termine di cinque giorni. Et passato
quelli sia dato la tenuta al Creditore ne’beni del debitore, ò per
via di contumacia, ò per via di confessione, come tornarà più
utile ad esso Creditore. Et allhora sia lecito al debitore, per schivar
la tenuta, offerire immediate un pegno sufficiente per il capitale, et
per le spese; nelqual caso gli sia incontinente assignato
termine di cinque dì, à riscoter esso pegno; et passato quelli, sia
tenuto il primo di giuridico presentar à sue spese esso pegno sotto
la Casa del Commune per incantarlo tre dì, et venderlo à chi
più ne offerirà, sotto pena di lire una Trentina da essergli tolta
irremissibilmente, et applicata alla Communità tante volte
quante contrafarà. Et inoltra essendo il debitore citato tre volte
per proclamatione da esser fatta al solito, et essendo contumace
sij data la tenuta al creditore, ilquale giuri però la quantità del
suo credito, che di ragione gl’aspetta.
Delle Sentenze, et luoco dove debbono esser fatte. Cap. XXXII.
STatuimo, che tutte le cause, liti, et processi debbino essere decizi, et spediti per il Sindico, et Vicario, sotto la Casa del Commune al solito banco, altrimenti siano de niun valore; salvo se non sarà disposto all'incontro per esso Sindico, et Vicario, overo in altra maniera provisto per gli Statuti.
Delle