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S T A T U T I
Delle Tenute. Cap. XXXVI.
STatuimo, che niuno debitore ardischi vietare, cher Officiale
non entri in Casa per pigliare, ò levare la tenuta da beni
mobili, ne ferrargli, ò tenergl serrati gli usci della casa, caneva,
camera, ò stanza, ma incontinente sia tenuto aprirli, et farli
aprire se non haverà vietato, ò voluto vietare in generale, ò in particolare essa tenuta, in tutto, ò parte, quale debbi essere proposta
infra quattro giorni utili nel modo contenuto nel fequente
Capir. Et qualonque contrafarà per si, ò per altri, sia condannato
in lire cinque Trentine correnti; et inoltra il Sindico, et Vicario
immediaté vadi con mano militare insieme co’l Notaro,
Officiali, Consuli, et Vicini della Villa, se cosi bisognarà, alla
casa del contrafaciente, et per forza apri le porte, et pigli la tenuta, per
il capitale, per la pena, et per le spese.
Delle Tenute, et pegni vietati. Cap. XXXVII.
ST atuimo,che qualonque debitore, che sotto qualche causa,
ò scusa, prohibirà la tenuta, ò pignoratione di beni mobili,
sia tenuta all'hora dare idonea, et sufficiente sicurezza, di presentar
gli mobili sopra quali voleva l’Officiale pigliar la tenuta, ò
pegno, overo la giuta estimatione per il capitale, et per le spese,
eccetto se non apparirà detta prohibitione esser data per causa
giusta, altrimenti si essequischi con mano militare, come nel precedente
Capit. Et se data la sicurtà, il prohibente infra quattro dì
utili, non haverà scosso la tenuta vietata, ò non haverà fatto constare
de legitima causa di prohibitione, si procedi contra di lui,
et contra la sicurtà alla detta tenuta per il capitale, et per le spese,
senza altra cognitione, che peri il solo giuramento del Creditore, che deve haver la summa dimandata, over la produttione del instrumento del credito.
De’Mobili, sopra i quali è tolto la tenuta. Cap. XXXVIII.
STatuimo, che non si possin vendere, ne mover dal loco ove sono stati riposti li mobili tolti in tenuta, ò pegno, senza licenza del Sindico, et Vicario, sotto pena di lire doi Trentine, da
esser applicate alla Comunità, laqual pena gli sia radoppiata, tà
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