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S T A T U T I


Delle Tenute. Cap. XXXVI.


STatuimo, che niuno debitore ardischi vietare, cher Officiale non entri in Casa per pigliare, ò levare la tenuta da beni mobili, ne ferrargli, ò tenergl serrati gli usci della casa, caneva, camera, ò stanza, ma incontinente sia tenuto aprirli, et farli aprire se non haverà vietato, ò voluto vietare in generale, ò in particolare essa tenuta, in tutto, ò parte, quale debbi essere proposta infra quattro giorni utili nel modo contenuto nel fequente Capir. Et qualonque contrafarà per si, ò per altri, sia condannato in lire cinque Trentine correnti; et inoltra il Sindico, et Vicario immediaté vadi con mano militare insieme co’l Notaro, Officiali, Consuli, et Vicini della Villa, se cosi bisognarà, alla casa del contrafaciente, et per forza apri le porte, et pigli la tenuta, per il capitale, per la pena, et per le spese.

Delle Tenute, et pegni vietati. Cap. XXXVII.


ST atuimo,che qualonque debitore, che sotto qualche causa, ò scusa, prohibirà la tenuta, ò pignoratione di beni mobili, sia tenuta all'hora dare idonea, et sufficiente sicurezza, di presentar gli mobili sopra quali voleva l’Officiale pigliar la tenuta, ò pegno, overo la giuta estimatione per il capitale, et per le spese, eccetto se non apparirà detta prohibitione esser data per causa giusta, altrimenti si essequischi con mano militare, come nel precedente Capit. Et se data la sicurtà, il prohibente infra quattro dì utili, non haverà scosso la tenuta vietata, ò non haverà fatto constare de legitima causa di prohibitione, si procedi contra di lui, et contra la sicurtà alla detta tenuta per il capitale, et per le spese, senza altra cognitione, che peri il solo giuramento del Creditore, che deve haver la summa dimandata, over la produttione del instrumento del credito.

De’Mobili, sopra i quali è tolto la tenuta. Cap. XXXVIII.


STatuimo, che non si possin vendere, ne mover dal loco ove sono stati riposti li mobili tolti in tenuta, ò pegno, senza licenza del Sindico, et Vicario, sotto pena di lire doi Trentine, da

esser applicate alla Comunità, laqual pena gli sia radoppiata, tà

te