Pagina:Statuto della banca popolare di credito di Montelupo Fiorentino.djvu/14

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DEL CAPITALE SOCIALE


Art. 4. Il Capitale Sociale è costituito

  1. Dalle azioni dei Soci.
  2. Dal patrimonio della Società formato dalla tassa dei libretti, e dalla quota di utili devoluta al fondo di riserva.
  3. Da ogni altro provento eventuale.

Art. 5. Il fondo di circolazione della Banca può inoltre accrescersi coi depositi fruttiferi fatti ad essa, o colle somme tolte a prestito sotto la comune garanzia delle azioni sottoscritte.


AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ


Art. 6. A dirigere gli affari e l’Amministrazione della Società si provvede.

  1. Colle adunanze generali dei Soci.
  2. Con un Consiglio di Amministrazione.
  3. Con una direzione.
  4. Con un Comitato di Sindaci revisori dei Conti.

DELLE ADUNANZE GENERALI


Art. 7. La Società in adunanza generale decide su tutti gli affari, che dal presente Statuto o da future disposizioni, non sono specialmente domandate al Consiglio d’Amministrazione ed alla Direzione.

Art. 8. Le adunanze generali ordinarie della Società sono due. Una ha luogo nel mese di Gennaio di ciascun Anno per l’esame ed approvazione del resoconto degli affari Sociali, e dello Stato di cassa. L’altra nel mese di Dicembre per l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione. Straordinariamente si può riunire l’assemblea generale ogni volta che sarà riconosciuto necessario dal Consiglio d’ Am-