Pagina:Statuto della banca popolare di credito di Montelupo Fiorentino.djvu/24

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liberazione degli Azionisti convocati a tal uopo in assemblea generale. Lo scioglimento potrà anche aver luogo quando sia votato da due terzi dei Soci in assemblea generale convocati espressamente. In caso di scioglimento l’assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina i liquidatori ed i revisori dei Conti, ed il fondo di riserva e tutti i valori sociali non verranno divisi tra gli azionisti se non dopo soddisfatti tutti gli impegni contratti verso i creditori della Società, essendo la Banca responsabile di fronte ai terzi fino alla concorrenza dell’intiero importo del Capitale Sociale.

Art. 57. Ogni Contestazione riguardante gli affari Sociali fra gli Azionisti e la Società, o fra Soci e Soci, sia durante la Società, sia nel periodo della liquidazione, dovrà risolversi per mezzo di arbitri e senza strepito di giudizio.

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 58. Qualunque variazione al presente Statuto per essere valida dovrà ottenere la maggioranza di due terzi dei votanti. Non concorrendo il numero legale dei Soci alle prime due convocazioni, nella terza si deciderà qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 59. La situazione finanziaria della Banca sarà fatta di pubblica ragione ogni tre mesi, ed alla fine di ogni anno, verrà reso estensibile al pubblico anche il reso conto generale della gestione.

Art. 60. La Banca popolare di Montelupo Fiorentino si intende legalmente costituita, quando si aieno sottoscritte almeno duegento azioni.

Art. 61. La detta Banca godrà di tutti i vantaggi che il governo fosse per accordare a consimili Istituzioni.


FINE