Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/138

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1 26 Undecimo, Ch’il Venditore dell’affitto non polTa mai per alcun tempo eller auretto dal Compratore a redimerli, mà che per patto Ipeciale, & efpreffo nell’Infttumento polla Tempre in ognitempo, & irt perpetuo à luo beneplacito non ottante qualfivoglia-* prefcrittione di tempo, li di raggioncommune, come municipale, affrancarli da fimil affitto con pagare prima r affitti incorfi, fevene faranno, e reftituire il ricevuto capitale.

Duodecimo, Che la reftitutione del detto Capitale, non ottante, ch’à quel tempo il danaro fotte alto, s’habbi però a faregiufto al valore, e corfo, che valeva, e correva il danaro al tempo dell# conltitu* tione dell’affitto.

Decimoterzo, Ch’oltre all’obligatione itu»

fpecie della Cafa, Campo, ò altra cola immobile per la caufa già detta, tettino anche in genere obligati tutti gli altri Beni prefenti, e futuri del Venditore, in calo, che la detta cofa obligata reftaffe evitta, e per ficurezza della medefimà, cioè Che ha del dettò Venditore, fruttifera, & atta al pagaménto dell’affitto: Con dichiaratione, che s’il Campo, Cafa, o altracofa, l’opra della quale farà fondato 1 affitto, in ’parte, overo in tutto perirà, s’intenda in detta parte, ò in tutto refpettiyamenteandata à male à danno, e pericolo del Compratore.• E fe in parte, ò in tutto per qualche cafo fortuito reitera di render frutto, in fimil cafo 1* affitto dovera alla., rata ceffare al Compratore di quello. Ma fe refterà provato, che fi fia refa infruttuofa per dolo, ò colpa del Venditore, quèltofia poi obligato reftituire il prezzo, ovéxo conftituire l’affitto fopra altra cofa, con limedefimi requifiti, ut fora - E fe: il Vairone della cofa fottopófta all affitto penfafie di voler quella vendere, s’Jabbi mirimi cafo da preferire il Patrone dell affitto àqualfivogliaCompratore, & avendolo del prezzo, econditiom, con le quali, e per il quale intende di volerla vendere, habbia d’àfpettare per giórni qumdcci la refolutione, fe 13 vuole comprare.

Decimo quarto, Acciò, non fi habbinoà fare affitti in altra forma, dichiariamo, che tutti 1* affitti, che fi faranno inav venire in altro modo, forma, e con altri patti, nano tenuti per nulli, & invalidi, e quelli s’intendinoper ufurarij di modo, che reitino fottopofti alle dovute perle; Cioè che li principali, ch’in altro modo,( orma, e con altri patti conftituiranno affitto, calchino per ciafchcdun’affitto nella pena de dieci, vinticinque, cinquanta, e cento Rainefi, e più, e meno, conforme alla qualità de cafi, e delle perfone, d’effer applicata al Fifco: E li Notan, che firoo-arannodifimiliaffitti, reltmo,pfoyrc,& fatto privati dell’officio del Notariato, e _n’:~~.ofTL*.U-irro ti ori a rhirrio ancora • Finalmente commettiamo, che le Ridettelioltre gratiofe conttitutiom frano anco regiltrate appretto P altre Noftre antecedenti, & inviolabilmente da tutti ottervate.

Ci riferviamo però di poter fempre aggiongere, e levare quanto conofceremo eipediente.

In fede &c.

Dat. Infpruch il primo Luglio l’Anno 1645.

Noi Claudia &c.

Dominicus Gianettinus ( Locus magni Sigilli Arciducali ) Ad Mandatum Sèreniffimse Domina Archiduciffa proprium Martinus WitinggSecretarius &c.

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