Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/141

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Per la limitatone de Beni de Pupilli, ò Minori, mediamela deputatone de Periti, & approbatione con giudicale Decreto fino àRagnefi cinquecento, troni due»,, carantanifei, & indi fopra per qualfivoglia lumina troni cinque.

P#r qualfivoglia accelTo di differenza nella_ Terra del Borgo, Striglio, e Telve, l’anno ch’haverà la Giurisditione," Regole, ò Diflretto di quelle troni cinque.

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Nelle Ville, e loro Campagne troni fette, carantani fei: L’ifteffos’intendi andando fopra qualche Montagna, non eccedendo didiftanza miglia tre, màeccedendo, troni nove, carantani quattro.

Et occorrendo confumare tutt’il giorno, habbino anco le fpefe cibarie.

Per l’inuminone di PofTelfo nella Terra del Borgo, Strigno, e Telve, e Campagne loro, conferendoli li Signori Giudici ftelfi, habbino troni cinque, e nelle Ville, loro Diftretti, e Montagne, habbino Rifletto falario, come s’hà detto di fopra nell’accelfi de Luoghi di differenza.

Aggiongendo però, che s’occorrerà far accelfo à più d’un luogo di differenza, e così anco all’immiffione; Mentre fijno diftanti di qualche confideratione, habbino h, metà di più di quello, è flato detto di fopra; e quefto oltre l’honorario della definitiva loro fentenza.

Quando foffe fatto qualche interlocutoria, e che da quella per via d’appellatone, ò altro, gli fialevata la caufa, confeguirà la quarta parte dell’honorario; Mà fe la lite foffe confettata, confeguirà la metà dell’honorario; Mà fe la caufa non andaffe più avanti, ò le parti fi concordafferon, ò in altra maniera defiftefferon, mentre», non fotte diffetto del Giudice, fij olfer vato il Statuto Cap. 129.::n.<’ Per il Decreto, che facefle il Giudice di creare Maggiore un Minore,• con giuramento alle Liti, e Caufe conforme il Statuto Cap. 14. habbi troni due, carantani fei.

Occorrendo far qualche dichiaratone in_.

materia del Statuto de Comprometti Cap. 7. e 8. cioè fe la caufa deve efler comprometta, ò nò, confeguirà per l’honorario troni fette, carantani fei.

Per ogni rendita de Conti, che farà fatta dalli Sindici delle Communità della loro adminittratione con interpolatone di Giudiciai Decreto in Borgo, comprefo il metter della Colta, fenza poter pretender fpefe cibarie, havuta confideratione, che tutti li due Sindici rendono li conti in una fol volta all’anno, troni fette, carantani fei.

E nelle Ville, e Montagna per ogni volta, eflendoche viene fatta più d’una_»

rendita, le fpefe Cibarie, e troni tre.

Per un Revello di Pignora carantani fei.

Per la condanna de Mandato penale deRftgnefi vinticinque in giù troni uno a & indi tbpra troni due.

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