Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/160

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14-3 tà, e perchè gli Attori poco, ò nulla fono fondati, così non hà ulteriormente bifognoil Procurator Camerale di defcrivere,? comprovare le noftre raggioni; Se poi larà dagli Teftimonj concordi, ridotti dal noftro Procurator Camerale teftificato laindi fputabili raggioni fopra le noftre Selve che faranno indifputabili, e d’ogni Eccettioni maggiori; mentre gli Attori cercano folo la raggione de Bofchi, e Pafcoli col tagliare, ò iìazimpegare, e con tirar de’ fchiopi: EnoicomePrencipe Territoriale daremo in luce, c’habbiamo adoperato li Bofchi, e d’avantaggio eflo Procuratore Camerale anco per altre hora fentite caufe, e fpecialmente, cheli Tefini non hanno comprovato, nè la proprietà, nè il pacifico poirefio, nè tampoco alcuna legitima prefcrittione, nè con fcrittura, nè con perfone, & all’incontro effo in noftra vece ha comprovato abbondantemente ’l noftro J us, e raggione conTeftimonj, col longo continuato ufo, con molte conceffioni, con pene inflitte, con ordinate-, pruove, & eflentioni, e così giuridicamente dimandato, e richieftocome fopra,e che agli Attori fia importo ’J perpetuo filentio; e che finalmente recedino attolutamente dalle controverfe Selve, e lafciare Noi in pacifico poffeffo, conia riffervadi dedurre ulteriormente’l bifogno, e delle fpefe, e danni in ordine al confueto, ele Leggi.

D’avantaggio è comparfo anco il Curatore del Nobile noftro Fedele caro Chriftoforo de Wolchenftein, & hà infinuato, ch’havendo intefo come gli Sudditi della Giurisdittione d’Jvano delle tré Communità Pieve, Caftello, e Cinte habbino giudicialmente moflo una fuppofta, & i naudita lite contro ’l noftro Procurator Camerale in ponto di certi Bofchi fituati nella Indetta Giurisdittione d’jvano, e perchè tutti li Bofchi, e Legname nella Giurisdittione d’Jvano in virtù del titolo dell’acquifto afpettano agli fuoi Minori, e non ad’alcun’altro, e non fono flati citati à quefta lite, e controverfia, e così li medefimi invimi del Statuto Tirolefe, e delle Leggi, benché non chiamati non fi devono lafciarli inauditi per il loro interefle, e raggioni aperte, che tengono, ad’ogni modo apertamente dicono, e voglionohaver in valida forma giuridica protettalo fe verrà fatto, operato, e dechiarato qualche cofa nociva, ò dannevoleàdetti Minori, che ciò non fij di pregiudicio alle loro fuppofte raggioni verfoNoi, e noftra Camera Tirolefe, e fiano effen ti d’ogni danno conrichieder, che quefta fua fatta giuridica-, neceffaria protetta venghi regiftrata agli Atti. Contro li predetti noftro Procurator Camerale, e Curator hanno li Tefini ulteriormente detto, e replicato, chelafua mente, intentione, e volontà non è flati n’è d’entrare colla lite prefente nel merito della proprietà di detti Bofchi, e la citatione, & invito non è emanato fopra ciò 9 màfoloinpoffeflòrio, e chi fia in poflèffo di quelli Bofchi, e fopra quello fi devehaver agitato per hora, e vogliono folo haver inftituito Procedo fummario, e però non era neceffario,ch’il noftro Procurator Camerale bavette confettato formalmente la-, lite, à quello pure ’l noftro Procurator Camerale hà fatto ettaminare molti Teftimonj, che concludentemente non teftificano pcrcaufa, cheli medefimi fono quali tutti giurati Canòpi, & affilienti alle Minere, e a’hannoanco in quello interefle, guadagno, e danno, che poi’Inoltro Procurator Camerale habbia dedotto, che nella-, noftra Contea delTirolo fia notorio, che tutti li Bofchi alti, e neri com’adherente pertinenza alle Miaere à Noi come Prencipe Territoriale s’afpettino, e quello dicono, che fe bene è vero, chele Minere-.

fiano de Rtgalibus de’Prencipi, non fegue però da quello, che perciò tutti li Bofchi s’afpettino à Noi come Prencipe Territoriale, mentrenelliBofchi de’privati, come fono li controverfi, quello non hà luogo à quello è anco cofa chiara, e palefe ad’ogn* uno, ch’habitanonongiànel Tirolo, mà fuori del medefimo, e fittamente fono adherenti, e Confinanti al noftro Contado del Tirolo, e però’l Statuto Tirolefe non liga, nè obliga gli medefimi come lo dimoftra chiaramente elfo Statuto nel Capitolo vigefimo nono, e del Libro nono, mà hanno gli loro ordinati proprj Statuti, efecondo quelli viene ordinato, e dechiarato; d’avantaggio hanno particolari Privilegi, & è una gran difparità trà ’l TiroIo, eli medefimi, come quelli, che giacciono alli Confini d’Italia.E benché efli per elidere la fcrittura eccettionale del no