Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/162

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150 TransJato del Confulto Mayr à favore della Communità di Telino in vigore de loro Privileggi, ed antichiffime confuetudini &c.

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A Vanti di venire alli meriti della Lite-, aggitata nel CefareoDatiodi Primiero dalla parte Colò contro la Communità di Cinte Telino, habbiamo ftimato bene premettere alcune cofe, dalle quali fi può venire poi più facilmente alla decifione della caufa, ed accioche fi vedano in chiarolemillantationi della parte Colò, colle quali procura far vedere una cofa per un’altra, il chiaro per ofcuro, e’inero per bianco.

Mettiamo dunque à principio in confideratione, comelellniverfitàdiPieve, Caftello, e Cinte di Telino della Giurisdittione_ d’Ivano, anco avanti fi foggettaffero all’AUGUSTISSIMA CASA d’AUSTRIA, pofifedevano le Selve, Bofchi, e Monti contenuti dentro delli confini d’effe Communità acquiftati anzi con titolo onerofo, come ne parla chiaramente ’l Menochio nel fuo celebre Confeglio à favor d’effe Univerfità controIGiurisdicente d’Jvano, il quale fi ritrova regiftrato nel Volume 5.

Conf. 437. dove appare, effer fiato così giudicato in contradittorio giuditio à favore d’effe Communità.

Nel qual* immemorabile poffeffo avvalorato anco con titolo particolare hanno Tempre continuato, e continuano fin’al giorno d’oggidì in maniera, che fi ritrovano anco in un poffeffo immemorabile di regolare le medemi Selve, e Bofchi, e circa quelli publicar Bandi, caftigarlidannificanti, e far altre cofe appettanti alla raggione, e facoltà di regolar le Selve, come tutto ciò fi rende notorio dalli innumerabili, e continuati atti poffefforj.

E ciò hanno Tempre praticato le prefatte-.

Univerfità in vigore dell’antica loro confuetudine, e delle Carti de Regole, le_.

quali vengono confirmate dall’ifieffo Statuto di Valfuganaal Cap. 1. nel ci vile, dove fi fà elpreffa, e fpecifica mentione, e confermatone, ed ivi parimenti fi contefta, effer fiate introdotte d’antica confuetudine le Carti de Regole: anzi d’avantaggio le medeme Communità di Telino fono fortificate da fpeciali Privileggj, che confermano le antiche loro confuetudini, e— raggioni, come appare dalle copie autentiche negl’atti prodotte.

Ne farà fuori di propofito ’I dire, come già nell’Anno 1537. tanto li Officianti delle-»

Miniere di Primiero, quanto l’ifteffo Procurator Camerale habbino procurato dì diftruggere *1 predetto poffeffo d’effe Communità, mà invano, perchè doppoun..

lungo, e voluminofoProceffo,finalmente fono rettati foccombenti, effendo fiato per fentenza confirmato alle Communità il fuo pofleflo, come lo fà vedere la Sentenza negl’atti prodotta, nella quale trà le altre cofe fi legeanco, che ne meno ’l Statuto ProvincialeTirolefe habbi luogo con li Tefini come Suddi ti for venuti: e così per confequenza non gli faranno di nocumento li Ordini de Bofchi fondati fopra il detto Statuto Tirolefe, ed è già cola certa, e notoria, che con li Confinanti coll’Italia fi debbano offervare li loro particolari Statuti, ed ordinationi, come dall’ifteffa_ difpofitione Provinciale Tirolefe nellib. 9.

Tit. 29.

Così Umilmente ’l Sign. Gabriel Stainer Dazziaro di Grigno nell’Anno 1657. in vano procurò di moleftareli detti Tefini nel loro poffeffo, perchè la proibitione da effo ottenuta contro de Tefini fù poi dalla Commiffione con Sentenza in contraditorio giuditio revocata, edannullata.

Anco ’l Signor Nocher avanti pochi anni facendo à nome del Fifco tentò l’ifteffo, mà dagl’Eccelli Regimento, e Camera., doppouna lunga lite, furono confirmati li Tefini nel loro poffeffo, comefi può vedere dalla Sentenza negl’atti regiftrata.

Dalle