Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/202

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Indice delli Capitoli del Secondo Libro, cioè delle cofe Criminali.

D I quelli che eonfpireranno, ò congiureranno in danno della Superiorità, Capitolo j.

Di chi teneffe in Cafa, ò in q ualunque modo aggiunge Eretici, ò altre Amili perfone contrarie-, alla Fede Cattolica, Capitolo %.

Delli Bcftemiatori, cap. 3.

Delle paroli ingiuriofe, cap. 4.

De infiliti,. «p. 5.

Delli urtoni, e batter giù il capello, cap. 6.

Dichidaràunfchiaffo, ò altra percoffa, cap. 7.

Delle percoffe con armi, òaltro, cap. 8.

Di chi haverà debilitato qualche membro, ò fatta cicatrice evidente, cap. 9.

Di chi bavelle fatto baftonare, q ferire tal’uno, cap, io.

Del tirar faffi contro altri, cap, 11»

In qual pena s’incorra à sbarar un’archibuggiata., coatro alcuno, cap. i Di dover rimborfare le fpefe, e danni all’offefo, cap. 13, x Che fia condonata la quarta parte della condanna a chi haverà liberamente con fella co ’l delieto, cap.i 4 -, Della remiffione della pena per la pace feguita»,.

cap» 1 5Cheniunoperuna fol riffa, ò percoffapoffa effer condannato con doppia pena, cap. 16.

Degl’Homicidi*. cap. 17.

Del Mandante, e Mandatario, cap. 18.

Degl’Affaffini di Strada, cap. 19. e 2.0, Dènialtri Furti,. cap. zi.

Di quelli, che tengonomanoà Ladri, cap. ai.

Delli Molinari, cap. 23.

Come debbano effer fabricati li panni, cap. 24.

DdiiBoari, chedebbano andar avanci al Carro, cap. a;.

Delli Monetar;, cap.a 5.

Di quelli, chefcientementefpendono monete falfe, cap.a7.

Di quelli, che tofano le Monete, cap. 28.

Dell’adulterio, ò ftupro comeffo con violenza»,, cap. 19.

Dell’adulterio, ò ftuproprocurato con violenza, mà non comeffo, cap. 30.

Dell’adulterio volontario, cap. 3 1.

Del ftupro volontario, cap. 32.

Dell’incerto, cap. 33.

Di quelli, chenominarannoper Meretrici Donne honora te &c. cap. 34.

Di quelli, che mentiffero perfone di buona fama_ cap.jy.

Di quelli, chefalfificherannolnftromenti, ò altri atti, cap. 36.

Di quelli, che produranno falli Inftronienu, cap. 37, Di quelli, che giureranno’l falfo, cap.38. e 40.

Di quelli, eh? induceffero altri à giurar il falfo, cap. 39.....

Di quelli, che giureranno ’l falfo in giuditto, cap. 40.

Di quelli, che rovineranno Arbori, cap. 41.

Delli Camini, e di non dover tenerci appreffo paglie, cap. 4*.

Deili Fornari, di non dover portar Lucerne (coperte di notte, cap.4}.

Del modo di procedere nelle caufe di fattuchierie, cap. 44.

Del modo d’inquirere, e che ’l contumace s’habbi per con feffo, cap. 45 «Che ’1 Giudice poffa procedere (òpra la Denòntia_»

ancorchè fia (òpravenuto l’accufatore, cap. 4 5.

Chi debbano effer chiamati prefentialla tortura-», cap. 47.

Che l’accufato, quando fia comparto, non debba partirli fe prima non prefencerà una figurtà, cap. 48.

In qual pena incorrerà l’accufatore, che non proverà l’accufa,. cap. 49.

Che 1* imprigionato per delitto di pena pecuniaria, dando figurtà debba effer rilanciato. cap. So.

Del mutare la pena, in cui s’è incorfo, cap. S i • Che nelle condanne non poffa effer ceffa la raggione, edattione, cap.yi.

Quando ’l Sbirro dia falfa relatione. cap. 5 Delle Mefure falfe, cap. 54.

Delli Incendiar;, cap.sy.e 5$.

Delli Operar;, cap. 57.

Delli cafi qui non efprefli, cap. 5 8.

FINE.

Illattriflimis 3 & Excellentiflimi D. D. harum triurn Jurisdi£tionum Dynaftis rude hoc opufculum humillimè dicat 5 & dedicat HumilLimus, & addittijjìmits Scyvus, & refpeftivè Subditus ^Lntonms Bertagnonus Crimilialis Cancellarli** Jurisdittionis Jvani. &c*