Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/102

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9 4 libro Secondo fe contrafarà, paghi carentani due,ancorché il danno non fia feguito? faivo folamente, che nelle roggie non Hi obbligato tenerne la mano fopra il timone, nulladimeno fia obbligato andare avanti li Buoi,fiotto pena di carentani due, come fopra s’è detto. E fe per negligenza, ò colpa fua fuccederà danno, ò lefione, paghi carentani 4. per qualunque volta, e rifaci ildannificato,ad arbitrio deirOfficiale. E s’alcun Bifolco anderà per la Città fopra il Carro,paghi carentani 6. per cadauna volta, e cadauno polla accufare alle fudette cofe. Che fi debbi condurre il Letame, & altr’immondizie fuori della Città. Cap. 67. I N oltre ordiniamo, qualmente procurino, acciò il Letame, & altre immondezze, quali fono nelle Strade pubbliche,d’inverno, cioè dopo S. Michele, fino alla Fella dell’Annunziata, fi portino fuori della Città frà 6. giorni dopo che faranno efpofte. E nellellate dopo l’Annunziata fin aS. Michele, irà tré giorni, fiotto pena di Libre 5. toties quotìes, d’applicarfi per metà all’accufatore. E nella Piazza non fi ponghi letame,fe non fi condurrà via l’ilìeffo giorno, overo il feguente, fiotto la medefima pena per qualunque giorno. De Ili Bovari, & altri Operari, quali avellerò promeflo operare. Cap. 68. I N oltre ordiniamo, che s’alcun Bovaro prometterà fervire col carro ad’alcuno, overo altr’Operario prometterà fervire, e lavorare, e poi mancarà alla promefla, paghi il Bovaro alla Città carentani 4. e i’Operario 2. & a quello, al quale averà promeflo, l’opera d’un giornp, fe non farà ficufato da legittima caufa. Se poi quello,al quale averanno promeflo, mancarà riceverli, fia ifteflamente obbligato pagare alli medefimi la giornata, fe non averanno guadagnato con altri la giornata, overo per giufta caufa farà fiato impedito. Di quelli, che comprano le Salvaticine, ò altre vitovaghe nella via? mentre fi conducevano alla Città à vendere. Cap. 69. I N^oItre ordiniamo,ch’alcuna perdona non debbi comprare Salvaticine,’ Carne, vive, ò morte, Formaggio, Polame, Ovi, Smalzo, Frutti,e cofe fimili in alcun luogho fuori della Città da alcuna perfona, che li conduceffe alla Città a vendere, mentre il Condutore è fui viaggio verfo la Città a vendere -, fiotto la pena prefiflà nelli Statuti, e della perdita della cofa venduta, d’applicarfi alla Comunità, & accufatore, e fi creda al medefimo col giuramento, fe farà di buona fama, overo ad’un fol Teflimonio. Che fi debbino punire quelli, che cavano le Strade, e Vie pubbliche. Cap. 70. I N oltre ordiniamo, che fe alcuna perfona cavarà, ò guafiarà le Strade pubbliche con Zappe, Pali di fèrro, ò altr’inflromenti, ò con altro modo fenza legittima caufa, overo invierà le acque per le ftrade, e vie pubbliche, fi punifca in Libre tré di buona moneta Maranenfeper cadauno, cadauna volta,& in oltre alla reparazione delle vie,e ftrade guaftate: la metà della qual pena s applichi alla Comunità,e l’altra metà all’accufatore, al quale fi creda, overo a cadaun altro Teflimonio di buona fama col giuramento. Delle