Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/147

Da Wikisource.

DE’ CRIMINALI. ’39 fervi altra folennitàdi legge, mà diretta mente fi pofla procedere alta cognizione della verità, come meglio parerà al Giudice, fucceflìvamente devenire alla fua l’entenza, rimofla qualunque eccezione: Quale Statuto però abbia luogo in quelle cofe, nelle quali il Giudice procede in virtù dell’Officio fuo pervia di nq udizione, e non già quando procede ad’inftanza della parte per qualche querela, poiché all’ora fi deve oflervare l’ordine delle Leggi, benché fi debbia procedere, finire, e terminare la caufafummariamente. Che qualunque Contumace, che farà citato, ò ricercato per qualche misfatto, fi abbia per con. fèflò, in pena della fua contumacia. Cap. 20. T Noltre flatuimo, ed ordiniamo, acciò li difubbidienti non godano dellaloro contumacia, mà con pena adeguata vengano puniti della loro temerità, che chiunque farà ricercato, ò citato per occafione di qualche misfatto, e fra il termine adeguatogli non comparirà,per caufa della fua difubbidienza,edella ina contumacia, fi abbia per confetto nel delitto, per il qualefarà fiato ricercato, e contro del medemo contumace, come che fotte prefente, e confetto, pofla, e debba fai fi la Sentenza, fequello non venga, e fi prefenti per ubbidire ai comandi del Podefià avanti la predetta Sentenza, nel qual calò fi fenti la fua ragione, e fi ammettino liberamente le fue difefe; Ed il prefente Statuto abbia luogo, ne’ Criminali, ne’ quali, non vi fótte pena di Sangue } òdiPerfona. In quali cafi fi pofia procedere ex officio. Gap. 21. Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che il Signor Podefià di Trento, in virtù del fiuo mero officio, anco fenza alcuna precedente denon eia, òaccufa pofia procedere in tutti li misfatti, e delitti, per li quali fi dovette imponere pena di corpo, ò di fangue afflittiva,ed in tintigli altri delitti, e misfatti commetti, ne’ quali dejure communi fi può procedere, ancorché per quelli fi debba imponere pena pecuniaria. Quando, ed in qual modo, e per quali cofe fi pofia alcuno fottomettere alli tormenti, e tortura. Cap. 22. T Noltre, perchè ove maggiore fopraftail pericolo,ivi fi deve maggior cautela tifare, perciò ftatuimo, ed ordiniamo, e proibiamo, che ninno per qualunque delitto, ò misfatto,del quale fotte inquirito,denonciato, over’acculato, ò in quatti voglia altro modo contro del medefimo fotte proceduto dall’officio Pretorio, ò da altro Giudice, overo Delegato, non fi pofla con quaififia forte di tormenti torturare, fe non fia un famofo adattino di ftrada, ò ladro, òfalsario di monete, ò traditore, ò che avettè commetto qualche omicidio, overo à pregiare di alcuno avettè ferito, ò amazzato, ò che avettè fatto, overo comandato, che fiiflè fatto alcun incendio, overo avettè derebato, e fpogliato alcuna Perfona sù la ftrada, ò che avettè commetto qualche fallita, e generalmente in qualunque cafo, in cui de fu re, fecondo la difpofizione noftra fi dovette imponere pena di morte, ò di recifione di qualche membro, over’altra afflittiua di corpo, e generalmente in quaififia delitto, per il quale fi dovette imponere qualche pena pecuniaria, eccedente la fumma di lire eentodi buona moneta: Dovendo però precedere leghimi indie;, e tali s’intendino quelli, che il Giudice averà conofeiuto, ed arbitrato, avendo però fempre Iddio avanti gli occhi, fenza mai ftaccarfi dai limiti della verità, e della raI none