Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/159

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DE’ CRIMINALI. ijr Della pena contro chi faceflè Scritture falle. Gap. 57, I NoItre ftatujmo, ed ordiniamo, che fe alcuno averà fatto, overo fatto fare qualche Scnttiirafalfa^ ò che averà falfificato, 5 fatto falfificare Atti publici, o qualche Condanna, o depofizione de Teftimonj, o qualunque altre Scritture pubhche, ed anco private, òlibro privato, alli quali in vigore di Legge, degli Statuti, o di Privilegio, fi predarebbe piena fede, venga condannato in lire trecento di buona moneta, e neiramputazione della mano e fe non avera con che pagare la pena pecuniaria, da ulteriormente punito ad arbitrio del Prencipe re fe farà Notaro, Giudice, Avvocato, ò Procuratore, da privato del fuo officio, e di ogni commodo, utilità, onore, ed efercizio della. Società, e Collegio, nel quale d ritrovale, e da cancellato dalle loro rnati icole. Ma fe alcuno averà falfificato qualche Scrittura privata, overo il Libio piopno, òd altrui, al quale non d darebbe piena fede, venghi punito nel quadroppio di quello che fi contenere nella predetta Scrittura, levando ciò che fara falfo: e fubito venga deporto appreffò il Giudice il liDio, al quale non fi debba predare alcuna fede à favore dello fcrittore mà lolamente cantra del medefimo, e fia privato del credito, fe alcuno in detto Libro, ò Scrittura ne avede fcritto; ed in qualfivoglia delli predetti cafi fia tenuto rifare il danno, ed intererte alla Parte dannificata, e nondimeno chi averà fatto, ò fatto fare un tal Linimento, corrottodal dinaro, ha tenuto al quadroppio di detto danaro, d’applicarfi alla parte Jefa: Per la feconda ed ulteriore volta, che farà ritrovato, e provato, di aver falfificato, ò fatto falfificare Iftrtimenti, ò Scritture publiche, venga abbrugiato nel fuoco. Della pena contro chi deponeffe il fallò in qualche Caulà Criminale. Gap. 58. I NoItre rtatuimo, ed ordiniamo, che chiunque averà deporto falfo tertimonio in qualche Caufa Criminale, venga caftigato in quell’ifterta pena corporale, che fi doverebbe punire quello, contra il quale averà deporto il fallo: Mà fe fi doverte punire con pena pecuniaria, fia punito il Delinquente nel doppio di quello, nel quale farebbe condannato quello, contro al quale averà deporto: e fe averte tertificato il falfo in qualche Caufa Criminale, acciò alcuno venirtè artolto dalla pena corporale, fia punito con quell’ifteffà pena, S5q. Ia doverebbe punire quello, in favore del quale averà tertificato:.h le aliolvere fi doverte dalla pena pecuniaria, fia condannato nel doppio di quella quantità, nella quale fi conciannarebbe, fe forte rettamente comprova P roce ff°. contro erto, ed anco nelfamputazione della lingua: Coll* utertk pena parimente venga punito chiunque fcientemente, e dolofamente in qualche Caufa Criminale averà prodotto, fubornato, inftruito Tertimonj talfi, acciò deponghinoil falfo, ed inoltre perda talmente la caufa, che da quella più non porta confeguire cofa alcuna; anzi di più fia tenuto rifarcire tutte le fpefe, ed intereflì alla Parte, che per cagione di detta caufa averle patito qualche danno. Della pena contro chi avefle teftificato il fallò nella Calila Civile. Gap- 59. I NoItre rtatuimo, ed ordiniamo, che chiunque averà detto, ò deporto fallò teftimonio in Caufa Civile, à fine che alcuno venga condannato in qualche cola, òquantità, i-ertipunito nell’amputazione della lingua, e nel doppio di quella quantità, òdel valore della cofa, fopra la quale averà tertificato fi falfo, con tutte le fpefe, ed intereflì, d’applicarfi la metà al Fifco, e l’altra metà