Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/161

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DE’ CRIMINALI. 153 nel! ìHello giorno,overo fuffeguente, che faranno Legniti, fiotto pena digrofu feffànta per qualunque volta, e per ogni contrafaciente. Di quelli, che fèntendo qualche Rumore, ò Riffa, accorreffero per dar ajuto, ò favore ad alcuna delle Parti. Gap. 64T Noltre llatuimo, ed ordiniamo, che niuna Perfona debba andare, ed acA correre alli Rumori, con mano armata, per dar ajuto,ò favore ad alcuno, e chi contrafarà alla prefente dilpofizione, venga punito per ogni volta in lire dieci: falvo che poffa ogniuno correre dietro alli malfattori colle armi à fine di prenderli. Di quelli, che aleranno conofciuto carnalmente qualche Donna maritata, e della loro pena. Gap. 65, T Noltre llatuimo, ed ordiniamo, che fe alcuno arerà conofciuto carnalmente, e violentemente qualche Donna maritata, fe quella farà di vira onefla,gli Ha troncata la_ tetta dal bullo,così che muoratE ciò non fe averà avuto la pace dal Marito violato, e dalla Donna violata: Mà fe da elio Marito, e Donna violata averà confeguita la pace, venga condannato in pena pecuniaria ad arbitrio del Prencipe, fecondo però il modo delle facoltà del Delinquente, cosi che detto arbitrio non ecceda la fumma di lire duecento; ed effe pace doverà farli nel termine d’un mefe dal tempo del commetto delitto, altamente paffato detto mefe, la pace fatta non podi operare alcun effetto: mà fe la Donna violata farà di vita difonella, e tale venga provata, anco per voce, e fama, in tal cafo fi condanni il Delinquente in lire cento; e ciò fe non averà avuto la pace dal Marito, e dalla Donna violata; mà fe averà ottenuto la pace tra il termine d’un mefe, come fopra, venga punito in lire cinquanta, le quali non potendo effo Reo pagare, fida nelle carceri ad arbitrio del Prencipe. Di quelli, che averanno conofciuto carnalmente alcuna Donna maritata di fila volontà. Cap. 66. T Noltre llatuimo, ed ordiniamo, che chiunque averà conofciuta carnalmenx te alcuna Donna maritata, di lua volontà, ò non sforzatamente, fe detta Donna farà di buona fama, fi condanni ii Delinquente in lire cento; e ciò fe non averà avuto la pace: mà avendo quella ottenuta dal Marito, fi punifca in lire venticinque, e non potendo pagare tal pena, flia nelle carceri ad arbitrio del Prencipe, e la Donna fi punifca fecondo il prefcritto della Legge communi. E fe detta Donna farà di mala fama, overo adultera, e ciò venga provato per voce, e fama, in tal cafo il malfattore fia condannato in lire dieci, e ciò fe non averà avuto la pace dal Marito, mà fe da quello Laverà ottenuta, non fi debba condannare in alcuna pena, eia Donna venghi punita in lire dieci di Marano, da pagarli nel termine d’un mefe, overo publicamente venga frullata per la Città. Circa lo fteflo Soggetto. I Noltre llatuimo, ed ordiniamo, che fe alcuna Donna maritata farà fugita, ò fi averà abfentata dal fuo Marito, à fine di menare feparatamente da effo vita difonella con qualche altro Uomo, una tal Donna ipfojure, & ipf’o fatto perda la dote, e contradote, ò donazione per caufa di nozze, come anco tutti li beni parafernali,e tutti gli altri beni che averà, e quelli tutti fi trafportino, e devengano al di lei Marito, overo alli fuoi Eredi; e le detta Donna non