Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/23

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D E L C I V I L E. is la copia, e caverà gl’inflromenti, incorra nella pena di libre venticinque d’applicarfi, come di fopra; potendo però il Giudice, conofciuta la cauta, prolongare, ò abbreviare i detti termini. Del termine, che cade in giorno furiato. Gap. 25. S Tatuimo in oltre, & Ordiniamo, che, se’I termine della rifattone, precetto, monitione, ò altro termine di qualunque Giudice, te bene anco farà efpreflò il giorno, caderà in giorno feriata, over nel quale il Giudice non federa, ò perfeverarà al banco, il giorno fogliente non feriato, nel quale federa, per tener ragione, fia tenuto per termine, fe’l Giudice continuarà al Banco. Ordinando ancoraché nelle caute fummarie, nelle quali fi cita, ammonisce, ò fi commanda ad alcuno che nell’hora terza debba comparire in Giudizio, ed il Giudice non darà a udienza, fenz altra citatione, s’intenda citato nell’hora del vefpro: e fe’l Giudice non federa nel vefpro, s’intenda citato nel giorno fogliente, fenz’altra citatione, monitione, e precetto: cioè fia obbligato comparire nell’hora di vefpro, come fe foflè fiato citato per quella hora. Dell! giorni conceffi al provare d’haverfi per utili. Gap. 26., S Tatuimo, & Ordiniamo, che tutti li giorni di ciafcun termine concedo à provare, fiano, e s’intendino utili in tutti li foprafcritti capitoli, che parlano de giorni utili, come nel terzo Statuto,feguente,che comincia: Parimente Statuimo, & ordiniamo,che fatta la conteftatione dèlia lite &c.; eccettuate le caufo fummarie, nelle quali il termine à provare fi giudichi continuo, corre in ogni giorno, nel quale fi tiene ragione *. Della pena de* Teffimoni citati, e non comparenti. Gap. 27. S Tatuimo, e Determiniamo, che ciafcun. teftimonia citato, tanto in caufa Civile, quanto in Criminale, per ordine d’alcun’Giudice, Vicario, Officiale noftro, ò de noftri Succeflori, fia obbligato venire nel tempo à fo prefiffo, e commandato per l’officiale, per giurare, e predare tefìimonianza della verità avanti’! Giudice, Vicario, ò Officiale, fatto pena di carantani ventiquattro, per la prima citatione, e per l’altre fi radoppii; la metà de quali pena, ò pene, fia applicata a quelli, ò quello, à ricerca de quali, ò del quale farà citato; l’altra metà alla Camera Fifcale di Trento; al pagamento della qual pena fia sforzato realmente, e perfonalmente: fe qualche giufta caufa divenire nonl’habbia impedito, in arbitrio del Signor Podeftà. Come sgabbino d* eliminare li Teffimoni nelle caule ordinarie Civili. Gap. 28. S Tatuimo, & Ordiniamo, che ’l Giudice della caufa fia obbligato efaminare bene, e diligentemente li Teftimoni da produrli dalle parti nella caufa, da per fe fteflò, infieme col Notaro della caufa, fopra gli Capitoli, & interrogatorii delle parti: e calò,che’l Giudice ricufàffo dammare, ò non potelfo, all’hora deputi un efaminatore, ò più, col coffonfo delle parti, eguali debba, e debbino eflàminare detti Teftimoni, e ricevino la mercede dell efame, e non il Giudice il quale fe commetterà carico tale al foto Notaro