Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/278

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270 voto, iti quell’anno refterà privo del voto attivo, non già paffivo. Comparii poi che faranno ne’ Quartieri li fopra nominati Cittadini con loro biglietti nella forma defcritta di (opra,doveranno tali biglietti effere confegnatialliCapì di Quartiero, mentre ambi vi fi trovino prefetti, altamente anche ad «n folo di elfi, e da quelli, ò da quello alla prefenzadi ducTeftimonii, che fappino leggere, e fcrivere, e che non fiano Cittadini, venghino detti biglietti pubicamente aperti fubito uno dopai’ altro, alla prefenzade’Quartieranti, e fattane la collazzione, e confronto,li quattro Eletti, che fi troveranno havere la maggioranza de’ voti, debbino in cadaun Quartiero edere notati da Capi di quello in biglietti diftitti, e da medefimi fottofcritti fucceflìvamente venghino confegnatì agli Aggiunti per eflere portati in Magiftrato, e prefentati alli Confoli il giorno feguente, che farà la Feftività de SS, Innocenti, aciò ivi venga fcìelto, & eletto il Capoconfole con la ballotazlonede Confoli, ed’Aggiunti, con biglietti fegreti per maggioranza de’voti, dovendo tali biglietti eflere raccolti alla prefenza di tutti li Confoli, cd’Aggiunti, e pubicamente letti, riconofciuti, c confrontati. 2. E così eletto iICapo,rifpetto agli altri lei Confoli per la prima volta, che farà il venturo governo del 170 troveranno riponerfi li biglietti delli quindeci reftanti,in Urna,ò Borfa^lla prefenza,e vifìa de’Confoli, & Aggiunti, e dal più vecchio di età de’ Confoli veranno cavati uno dopo 1 * altro, fino al detto numero, màne’rempi à venire, veniranno elletti da Confoli, ed’Aggiunti fuori delli detti quindici uno dopo l’altro con ballottazione ò fcrutinio de’ voti, e nella medefima forma dagl’ifteffi fi eleggeranno tanto il primo, quanto li fuflèguenti anni,il Cancelliere,Teforiero,e Procuratore, quale polla eflere confirmato per il fecondo anno:e li reftanti delli fodetti nominati dalli Quartieri $’ intendino ipfo fatto eletti per Aggiunti, dovendoli da medefimi Quartieri poi, ove mancheranno Supplire il numero d’efli Aggiunti;reftando l’autorità della Eccelfa Superiorità circa la confirma de’ Confoli, e delazione del Giuramento, con quanto di fpone il Cap. 94. in Criminal.dello Statuto, nel iuo eflere. 3. Che incafo nel farfi la nomina da Quartieri de’ futuri Confoli, s* incontra (Te in parità de’ voti, che cadefle in più Perfone, che nelli quattro da eflere fcielti per cadaun Quartiero,in tal cafo debba precedere, e fcieglierfi quello, chetrà Concorrenti in parità de’voti, come fopra, farà il più vecchio di età. 4. Ch’eflèndovi Coftituzione fatta per Io paflàto ad efclufionc de’ Nego» zianti de’ Vini, dal Magiftrato, quella debba eflere oflèrvata, e man-, tenuta, e non eflèndovi, in tal cafo non poflìno eflerne admeffifenon un folo de’ Negocianti confiderabili frà il numerodei fette Con foli, cioè tali, che faccino negocio maggiore di carra trenta di brafcato, oltre le proprie entrate, quale non podi mai eflere Capoconfole, & ogni volta, che nel Magiftrato Confolare fi tratti di caufe vinarie, debba ufcire dal luogo del Magiftrato, & eflere privo in quelle caufe del fuo voto: e per fapere, che traffichi più di carra trenta, come fopra, poffa venire affretto al Giuramento. 5 * Che à riguardo di diverfe prerogative, e particolari incombenze in fpecialità deftinate, e rifervate al Primario, e Secondo Confole, come farebbe la iqfpezicne alle cofe della Sanità, del Commiflàriaro Bellotti, la confervazione del Pnblico Sigillo, & il fupplire la vicenda delCapoconfolein di lui aflènza, e le altre prerogative tutte, che per folito dipendevano dal Primo, e Secondo Confoìe foli, oltre il Capo, debbano