Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/290

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282 diti, tenendo predò feil Sigillo, eie chiavi di detto Archiviò, né mai durante il fuo officio, coniignare ad alcuno l’uno, ò l’altre, lòtto pena in cadauno di detti cali di (pergiuro, e di Ragnefi cinquanta tante, quante volte farà contrafatto, d’effer’applicata come (opra,edi ridate tutti li danni, fpefe, &intereifi, che alcuno per la foddetta caufa patir potede.

Decimo fedo. Che 1 ’Archivifta, e Regiftratore, che di tempo, in tempo farà, fii tenuto, & obligato comparere nel luogo dell’Archivio, almeno due giorni in fettimana, cioè il Martedì, e Giovedì, & ivi ftarfene due bore la mattina, cioè dalle otto fino le dieci, e doppo pranfo dall’una fino alle tre di Cadello continue, e più, conforme il Infogno richiederà, fotto pena ógni volta, che mancherà di comparere & ivi dimorare come fopra, di Ragnefi vinticinque da eder’applicata, come fopra.

Decimo fettimo. Non doveràl’Archivifta concedere commodità ad’alcuno di fcrivere indetto luogo dell’Archivio, mà occorrendo à qualche perfond qualche nota, la farà detto Archivifta di Tua mano, e quella confegnerà al ricercante fotto pena in cafo di contrafattione di Ragnefi cinquanta, d’applicarfi come fopra.

Decimo ottavo. Che l’Archivifta, e Regiftratore, che di tempo in tempo farà, venendo ricercato da qualunque perfona à ritrovare qualche inftrumento, ò fcritura, qual Ai ftata prefentata nell’Archivio, e Regiftro, quella la debbi ricercare nel termine di tré giorni dall’infinuatione,eritrovatala,riferire àcolui, che la ricerca, con quello però,che per modo alcuno non polli darla fuori, ò farne copia, overo inoltrarla le non farà paftato il tempo di rilcuoterla, come nel Tegnente capo,lenza eommiffione del Clar. Sig. Podeftà, ò altri Giudici cum caufas cognitione.

Eccetuati però l’intereffati fpecificati indetti inftrumeuti,è fcriture, e defcendenti, heredi, overo ceffionarii ( paftato però il tempo foddetto ), e per tale fatica elio Archivifta e Regiftratore habbia dal ricercante,e dimandante carentani fei, fe non faran denominati nella fcritturà, ò inftrumento come fopra, e dalli nominati, defcendenti, fucceffori, ò fuoi heredi folo carentani tre, e contrafacendo incorri nell’antedetta pena di Ragnefi vinticinque per la prima volta, e per la feconda di Ragnefi cinquanta il tutto d applicarfi come fopra, fi come della privatone immediate dell’officio.

Decimo nono. Ogni volta, che occorrerà cavar’alcun Rogito, presentate all’Archivio, ad inftanza d’alcuno,e nel modo, e forma, che parla ilproffimo antecedente capitolo decimo ottavo, l’Archivifta, e Regiftratore, che di tempo, in tempo farà, fii tenuto, & obligato prima d’eftraerlo, rimandare il dimandante, e ricercante al Notare rogato di tal’rogito, ò alti di lui Eredi, per fapere fe quello fii flato una volta eftratto dal di lui protocollo, overo fe farà paflata la preferittione ftatutaria, & effóndo flato una volta eftratto quello dal protocollo, overo paflata la foddetta preferittione, in quel* cafo elio Archivifta, e Regiftratore lo potrà eftrahere dal Protocollo dell’Archivio, e dare la copia auhentica al ricercante, con farli pagare dal medemo la quarta parte della mercede prescritta dal ftatuto, quale doverà efleredivifa ugualmente in due parti, una de quali farà dell’Archivifta,e Regiftratore, l’altra dovera fervire per beneficio dell’Archivio, obligando il medemo Archivifta, e Regiftratore, fotto vincolo di giuramento, e di Ragnefi vinticinque d’applicarfi, come fopra, à dover’tenere minuto conto, e fedele, di tuffo ciò, come anche delle condanne, perren