Pagina:Statuto e riforma delle tasse per le sette Pieve della Giudicaria.djvu/9

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quando li Vicari intervenissero a’ conti de’ Pupilli, ò Minori, overo fossero chiamati in altre Terre, ò Ville, dovendosi regolar la mercede della giornata, ò viaggio, conforme al tempo, che spenderanno, in ragione d’un tolero per giornata.

Per ogni decreto sopra la confirmazione di Tutore testamentario, troni 2 e sopra le altre tutele, troni 3.

Et occorrendo rinnovar li medesimi Tutori, la metà solamente di quello, che quì sopra prossimamente, respectivè s’è detto.

Per qualunque giuramento diffinitivo, suppletorio, ò purgatorio, troni 1.

Ma per altri giuramenti di calumnia, ò sopra posizioni, che non possano pretender cosa alcuna.

Per le tenute contumaciali, habbiano il 5. per 100, fino alli troni 90, e non più, quando il credito ecede, pavoli 5, & essendo di minor summa, non possano pretender cosa alcuna; e non possano li Vicari conceder tali tenute, se non nelli giorni ordinarij dell’audienza, nel fine di quella, e con la precedente citazione delli contumaci, li quali doveranno anco con alta voce da un’Officiale esser chiamati, e proclamati, avanti segui l’atto della concessione d’essa tenuta, con dichiarazione, che se poi in quella medesima causa occorresse confirmar, ò rilasciar altra tenuta, non debba esser pagato altro salario, bastando una sportolata sola.

Per la sottoscrizione de’ sequestri, mezo tron per cadauno: quando poi occorresse far sentenza, habbiano il 5. per 100, fino alli troni 90, e non più.

E che nel rimanente non possano pretender, nè havere sportole, nè onorarij, sotto qualsivoglia pretesto, nè ricognizione di fatiche, nè esecuzione di sorte: salvo che da’ forastieri come sopra.

Che non possano tenir termine, solo un giorno alla settimana, in Stenico, respettivamente à Tione, sotto pena di nullità di qualunque atti, e decreti, se non con consenso delle parti, & in cause summarie, nè meno possano conceder esecuzioni, ancorche summarie, se prima non saranno citati li debitori.

Che debbano spedire, terminare, e deffinire le litti, e cause d’ogni sorte, in sei, ò sette termini al più, conforme al tenor delli privilegj d’esse Giudicarie.

Che debbano osservare gli Statuti, Privilegi, e Constituzioni, nè immischiarsi direttamente, nè indirettamente nel criminale, col condannar maggior summa, che un ragnese; ma trattandosi di condannare maggior summa, debbano mandar gli atti con le parti all’Officio Criminale, acciò, servatis de Jure servandis, faccia giustizia.

Che conforme la passata consuetudine debbano à richiesta d’una delle parti, rimandar le cause descritte nel lib. de Syndicis cap. 1. alli Sindici, acciò summariamente le decidino come comanda detto Statuto nel citato cap.

Rispetto agli Avvocati, e Difensori.

P
Er qualunque patrocinio, habbiano il cinque per cento, sino alli troni nonanta, e non più; quando non vi fosse convenzione, e reconvenzione insieme, nel qual caso, per una, e per l’altra possano havere il cinque per cento fino à detta summa di ragnesi vinti per cadauna; con questo però, che faccino scritture, soliti termini, e neccessarii, posizioni, capitoli, interrogatorii, & altro che occorresse; e che sia nata sentenza, mentre dette posizioni, e deposizioni siano stimate necessarie dall’arbitrio del Giudice, dal quale se verranno giudicate superflue, e men necessarie, s’intendi ristretto il salario

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