Pagina:Statuto fondamentale del regno.pdf/3

Da Wikisource.



CARLO ALBERTO

PER GRAZIA DI DIO RE DI SARDEGNA, DI CIPRO

E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, ECC. ECC. ECC.

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC.




Con lealtà di Re, con affetto di Padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell’8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di confermare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Itala Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di ubbidienza e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione, libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò, di nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1.

La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.