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82 CAPO XXI.

vittime, sacrifizj, libazioni ed offerte1. Per ampliare in oltre l’efficacia di questo immutabile e permanente dritto di proprietà, la ragion civile dava di più a ogni uomo ingenuo facoltà di poter liberamente disporre delle sue sostanze: come, in forza dello statuto di Tarquinia, si vuol che facesse Demarato per volontà testamentaria2: talmentechè già gran tempo usavano gli Etruschi di quel medesimo diritto del padre di famiglia costituito per la legge delle dodici tavole3. Con tutta ragione un nostro grande scrittore4 vide in quelle tavole stesse un verace monumento del dritto naturale, dei costumi, e delle consuetudini in vigore presso le auliche genti italiche. Nè meno acutamente il Vico stesso, seguitato oggimai da sommi legisti e istorici, mostrò insussistente il fatto della legazione romana in Grecia per cogliervi il fiore delle leggi attiche, ed ivi erudirsi nei buoni ordini civili: quandochè al contrario le dodici tavole, sì repugnanti in tutto al costume greco, nacquero propriamente nel Lazio sotto l’influsso della dominante aristocrazia, quasi come un digesto di ciò che teneasi il meglio delle leggi consuetudinarie o scritte de’ popoli circonvicini. E certissimamente figlie dell’antica sapienza e religione loro si erano e il dritto di connubio fra genti

  1. Sic. Flacc. ap. Rei agr. Auct. p. 5.
  2. Dionys. iii. 47.
  3. Pater familias uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto.
  4. Vico Scienza nuova, i. 92.