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278 LIBRO NONO — 1821.

sarebbe perdita, perchè lo stato ne compensava il valore. Si comporrebbero le guerriglie. Si porrebbero in corso le forze di mare per guardare i liti dell’Adriatico e del Tirreno lungo le strade Emilia e di Terracina; ma non si permetterebbero gli armatori, barbaro genere di guerra, benehè dicevasi che i Tedeschi ne preparassero ne’ loro porti dell’Adriatico. A tante specie di armi e difese, dal governo decretate o dal consiglio disposte, il general Carascosa aggiunse parecchie ordinanze sul modo di condurre la piccola guerra e combattere per guerriglie. Le quali particolarità, che sembreranno indegne della istorica altezza, io qui ho narrate perchè giovevoli a discoprire le vere cagioni dei vicini precipizii; non quelle che la malvagità o l’errore ha divolgate, bensì altre che la istoria va palesando.

Fermate le idee della guerra, comandato il partire alle legioni e per celeri messi e telegrafi il movimento di settanta battaglioni di milizie civili, il reggente diede ai capi dei due eserciti istruzioni per la parte militare conformi a quelle idee; e per la politica, le seguenti:

«Il nostro sistema di guerra è difensivo, così convenendo alla natura del territorio ed alla giustizia della nostra causa. Ma poichè la neutralità passiva del papa, e i suoi stati già occupati dal nemico danno a noi diritto eguale di oltrepassare i confini del regno per torre le posizioni migliori alle difese, voi nei movimenti strategici avrete libertà senza limiti.

Il governo del papa sarà da voi rispettato; i popoli de’ paesi che occuperete saranno trattati con piena giustizia, non permetterete il minimo attentato alle proprietà degli abitanti, farete pagare al giusto le vettovaglie, veglierete acciocchè il comando militare, il quale naturalmente si stabilisce nella occupazion di un paese, provvegga solamente alle proprie milizie. Se alcun fatto del sovrano pontefice obbligasse nello avvenire a mutar sistema, noi col nazional parlamento il dichiareremmo, e voi delle decisioni sareste opportunamente avvisato.

Serberete continua corrispondenza col capo dell’altro esercito, col capo dello stato-maggiore generale, col ministro della guerra.

Le vostre facoltà sono fra i limiti delle presenti istruzioni. E poi che in guerra molto dipende da circostanze di luoghi o tempi, non sarà vietato al capo di un esercito di allontanarsi dalle cose prescritte, ma sotto due leggi: giustificare le sue opere, avvisare prontamente lo stato-maggiore generale, il ministro della guerra, ogni generale, ogni comandante interessato all’impreveduto movimento.»

Francesco.