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| 358 | storia |
Il consiglio, meno i detti 4, dov’essere nominato per la prima volta dal governo, successivamente dal consiglio stesso, e deve rinnovarsi ogni biennio.
Sarà presieduto dalla competente autorità governativa la quale (sia detto per istruzione dei nostri lettori) s’intendeva esser quella del cardinale presidente di Roma e Comarca, o dal capo della magistratura.
Riunirassi tre volte all’anno, ed intervenendovi la metà del consiglio, sarà legale.
La magistratura si comporrà di un senatore ed otto conservatori, e chiamerassi il Senato romano.
Le funzioni onorarie.
Età non minore dei trent’anni.
(Si omettono per brevità le disposizioni per la nomina e rinnovazione della magistratura e del senatore.)
Residenza il palazzo capitolino.
Vestiario il solito.
Abolita la guardia detta Urbana, o Capitolina.
Conservato l’uso delle bandiere delle quattordici regioni di Roma, e del vessillo coll’iscrizione: S. P. Q. R.
Amministra la magistratura sì i beni di proprietà della città, come i fondi, introiti, e proventi destinati a sostenere i carichi della propria gestione.
Sono sue proprietà i tre palazzi del Campidoglio.
Deve custodire il museo, la pinacoteca, e la protomoteca capitolina.
Ha la direzione delle strade interne della città, esterne comunali, mura, pomerio, porte, acque, fontane, acquedotti, giardini e passeggi pubblici, vivaio delle piante, fabbriche per provvisioni, cimiterî, stabilimento di mattazione, illuminazione, annona e grascia, ed ogni altro oggetti di sussistenza degli abitanti, e approvvigionamento della città.