Pagina:Storia della rivoluzione di Roma (vol. I).djvu/387

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della rivoluzione di roma 377

Titolo VI.


Uditori presso la consulta.

Titolo VII.


Offici dicasteri subalterni.

Titolo VIII.


Disposizioni generali.

Titolo IX.


Disposizioni transitorie. -— Consistono negli articoli seguenti:

«Art. 70. — La consulta si adunerà per la prima volta al 15 novembre prossimo.

» Art. 71 e 72. — I consultori nominati per ciascuna provincia dureranno a tutto ottobre 1849, in cui avrà luogo la elezione e nomina dei nuovi.

» Art. 78. — Pel primo quinquennio la sorte deciderà ogni anno sulla quinta parte dei consultori.

» Art. 74. — Le attribuzioni della congregazione di revisione cessano il 15 novembre prossimo. Gl’impiegati passano a servigio della Consulta di stato.

» Art. 75. — Pel primo anno tutti gli uditori sono di seconda classe.

» Art. 76. — Ciò che viene disposto agli articoli 12 e 18 non si applica ai consultori che già sono stati nominati e che seggono pel solo prossimo biennio.»

Son queste in compendio le disposizioni principali di una delle più belle istituzioni concesse dal sommo pontefice Pio IX. Se poi i membri che la componevano rispon-