Pagina:Storia della rivoluzione di Roma (vol. III).djvu/247

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mine ammodernato, per la lista civile. Ecco il testo dell’art. XLIX dello Statuto fondamentale:

«Le somme occorrenti pel trattamento dei sommo pontefice, del sacro collegio dei cardinali, per le congregazioni ecclesiastiche, per sussidio o assegno a quella de Propaganda fide, pel ministero degli affari esteri, pel corpo diplomatico della Santa Sede all’estero, pel mantenimento delle guardie pontificie palatine, per le sacre funzioni, per l’ordinaria manutenzione e custodia dei palazzi apostolici, e di loro dipendenze, degli annessi musei e biblioteca, per gli assegnamenti, giubilazioni e pensioni degli addetti alla corte pontificia, sono determinate in annui scudi seicentomila sulle basi dello stato attuale, compreso un fondo di riserva per le spese eventuali.»

Il nuovo governo pertanto non aveva e non poteva aver diritto veruno d’impossessarsene.

Ora diremo che alla nota del cardinale Antonelli del giorno 18 succedeva una circolare del 19 per proibire qualunque alienazione dei beni ecclesiastici, della quale onde meglio si conosca la sostanza, riportiamo il brano seguente:

«Vuole pertanto Sua Santità che si porti a notizia di tutti, e specialmente degli stranieri di qualunque stato e nazione, che le vendite, enfiteusi, e alienazioni qualunque, come pure le costituzioni (di censo?), l’ipoteche, ed altri contratti di ogni natura, che dalla sedicente assemblea e governo romano, o dagli aventi causa da esso, si facessero intorno a" beni ecclesiastici stabili o mobili, o sulle altre qualunque siansi proprietà delle mani morte, sono e saranno pienamente nulli e di niun valore, e dovranno considerarsi come fatte da chi con latrocinio pubblico e manifesto aveva usurpato le altrui sostanze.»1

Questo atto importantissimo motivato dalla notificazione dell’assemblea del 14 e tendente a paralizzare qualunque

  1. Vedi il detto atto nell’Appendice a’ Motu-propri, n. 42. — Vedi l’Epoca del 2 marzo. — Vedi Sommario, n. 70.