Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/169

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25. Qualunque Pari ha diritto di far inserire nel verbale della Camera la sua protesta motivata contro una decisione resa dalla Camera stessa.

26. I Pari, le loro spose, le loro vedove, finchè non abbino contratto un nuovo matrimonio e gli eredi della dignità, sono giudicati dalla Camera dei Pari in affari criminali.

27. La Camera dei Comuni si compone dei rappresentanti dei popoli del regno.

28. I rappresentanti sono eletti per quattro anni a partire dal giorno della prima loro convocazione. I loro poteri cessano di diritto allo spirare di detto termine.

29. Se un rappresentante accetta una carica od un ufficio, che a termini delle disposizioni costituzionali sulle elezioni, lo privi della eligibilità, cessa di diritto di essere membro del Parlamento.

30. Non esiste per i membri della Camera dei Comuni alcun diritto d’anzianità.

31. La Camera dei Comuni elegge il suo presidente per isquittinio secreto, ma l’elezione è sottoposta all’approvazione del re.

La Camera vi procede all’indomani del giorno dell’apertura del Parlamento.

In questa occasione è presieduta da un protonotaro del regno.

32. La Camera dei Comuni non può deliberare se non si trovano presenti almeno sessanta membri.

33. Sì l’una che l’altra Camera votano per divisione. I membri che approvano la mozione vanno a collocarsi alla destra, quelli che la rigettano alla sinistra.