Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/192

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168. È proibito a qualunque giudice, eccettuati quelli di pace, d’incaricarsi dell’amministrazione dei beni di particolari.

169. Vi è un protonotaro del regno incaricato dell’alta sorveglianza di tutti i notari.



TITOLO IV.

DEI COMUNI

170. Gli interessi e l’amministrazione dei comuni del regno sono affidati ad un consiglio civico e ad un magistrato municipale.

171. Il consiglio civico non può constare di un numero maggiore di sessanta, nè minore di trenta membri.

172. È composto dei cittadini che a termini della Costituzione godono del diritto di eleggere il loro rappresentante al Parlamento.

Ma se il numero degli elettori di una comune sorpassa quello di sessanta, allora tutti gli elettori si riuniranno ogni tre anni, per scegliere fra loro i 60 membri del consiglio civico.

E se al contrario il numero degli elettori non arriva a trenta si riuniranno ogni tre anni per completarlo, prendendosi a colleghi i cittadini più ragguardevoli della comune.

173. Il capitano di giustizia della comune presiede il consiglio civico.

Egli ha voto preponderante in caso di parità di suffragi.