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53. Li compromissarii nominati si ritireranno in un luogo separato, prima che si disciolga l’assemblea, e conferendo fra loro, procederanno a nominare l’elettore o gli elettori di quella parrocchia, e resteranno eletti quello o quelli che riuniranno più della metà dei voti; in seguito si pubblicherà la nomina degli elettori all’assemblea.
54. Il segretario estenderà l’atto di nomina che potrà essere firmato dal presidente e compromissarii, e si darà copia dello stesso firmato dalli medesimi alla persona o persone elette, onde gli consti la sua nomina.
55. Niun cittadino potrà scusarsi da questo incarico per motivo o pretesto alcuno.
56. Nell’assemblea parrocchiale nissun cittadino si presenterà con armi.
57. Verificata che sia la nomina degli Elettori si scioglierà immediatamente l’assemblea, e sarà nullo qualunque altro atto che si cercasse di mischiarvi.
58. Li cittadini che avranno composta l’assemblea si trasporteranno alla parrocchia, ove si canterà un solenne Te Deum conducendo l’elettore o elettori tra il presidente, gli assistenti allo scrutinio, e il segretario.
Delle assemblee elettorali di territorio.
59. Le assemblee elettorali di territorio si comporranno degli elettori parrocchiali che si congregheranno nel capo luogo di ogni territorio alla fine di nominare l’elettore o elettori che devono concorrere alla capitale della provincia, per eleggere li deputati delle Cortes.
60. Queste assemblee si terranno sempre nella penisola e isole e possessi adiacenti, la prima domenica del mese di novembre dell’anno anteriore a quello in cui dovranno unirsi le Cortes.
61. Nella provincia d’Oltremare, si terranno la prima Domenica del mese di gennaio prossimo seguente al