Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/231

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18. Determinare il valore, peso, lega, tipo e denominazione delle monete.

19. Adottare il sistema che si giudicasse più comodo e giusto per i pesi e misure.

20. Promovere e fomentare ogni specie di industria e rimovere gli ostacoli che si frapponessero.

21. Stabilire il piano generale di pubblico insegnamento in tutta la Monarchia, ed approvare quello che si formerà per l’educazione del Principe delle Asturie.

22. Approvare i regolamenti generali per la polizia e sanità del regno.

23. Proteggere la libertà politica della stampa.

24. Realizzare la responsabilità dei ministri ed altri pubblici impiegati.

25. Per ultimo appartiene alle Cortes di dare o negare il loro consentimento in tutti quelli casi ed atti, per i quali è provveduto nella Costituzione esser questo necessario.


Della formazione delle leggi e della sanzione reale.


132. Ciascun deputato ha facoltà di proporre progetti di legge alle Cortes, purchè lo presenti in iscritto ed esponga le ragioni sulle quali si fonda.

133. Due giorni almeno dopo presentato eletto il progetto di legge, si leggerà per una seconda volta, e le Cortes delibereranno se debba o no essere ammesso a discussione.

134. Ammesso che sia a discussione, se a giudizio delle Cortes, la gravità dell’oggetto lo richiederà, sarà previamente trasmesso ad una commissione.

135. Quattro giorni almeno dopo ammesso il progetto a discussione, si leggerà per la terza volta, e si potrà fissare il giorno in cui aprirne la discussione.