Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/238

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9. Disporre della forza armata distribuendola come più convenga.

10. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze, e nominare gli ambasciatori, ministri e consoli.

11. Provvedere alla fabbricazione delle monete, sulle quali si imprimerà la di lui effigie ed il suo nome.

12. Decretare il versamento dei fondi destinati a cadauno dei rami della pubblica amministrazione.

13. Far grazia ai delinquenti conformandosi alla legge.

14. Fare alle Cortes le proposizioni di legge o di riforma, che creda conducenti al bene della Nazione, affinchè deliberino su di esse nella forma prescritta.

15. Accordare la esecuzione, o sospendere i decreti dei consigli e bolle pontificie col consenso delle Cortes, se conterranno disposizioni generali; ascoltando il consiglio di Stato, se versano sopra affari particolari o governativi, e se contengono punti contenziosi, trasmettendo il suo esame e decisione al sapremo tribunale di giustizia, affinchè risolva in conformità alle leggi.

16. Nominare e destituire liberamente i segretarii di Stato e ministri.

172. Le restrizioni dell’autorità del Re sono le seguenti:

1. Non può il Re impedire sotto pretesto alcuno la riunione delle Cortes nelle epoche e casi fissati dalla Costituzione, nè sospenderle, nè discioglierle, nè in maniera alcuna incagliarne le sessioni e deliberazioni. Quelli che lo consigliassero o assistessero in qualunque tentativo di tal fatta, sono dichiarati traditori, e saranno perseguitati come tali.