Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/240

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11. Non può il Re privare alcun individuo della sua libertà nè imporgli alcuna pena di sua autorità. Il ministro che firmasse un tal ordine ed il giudice che lo eseguisse, saranno responsabili alla Nazione, e puniti come rei di attentato alla libertà individuale.

Solo nel caso in cui il bene e la sicurezza dello Stato esigano l’arresto di qualunque individuo, potrà il Re rilasciare ordini a tale effetto; sotto condizione però che dentro quarantotto ore dovrà farlo mettere a disposizione del tribunale o giudice competente.

12. Il Re prima di contrarre matrimonio, ne darà parte alle Cortes onde ottenerne il consenso, e se non lo facesse, s’intenderà avere abdicata la corona.

173. Il Re nel suo avvenimento al trono, e se fosse minore quando entra a governare il regno, presterà giuramento avanti le Cortes sotto la formola seguente:

N. (e qui il suo nome) Per la grazia di Dio e la Costituzione della Monarchia Spagnuola Re delle Spagne, giuro per Iddio e per li Santi Evangeli, che difenderò e conserverò la Religione Cattolica Apostolica Romana senza permetterne alcun’altra nel Regno; che conserverò e farò conservare la Costituzione politica e le leggi della Monarchia Spagnuola, non avendo in vista che il suo bene e profitto; che non alienerò, cederò nè smembrerò parte alcuna del regno; che non esigerò giammai quantità alcuna di frutti, denari nè altra cosa, se non quelle che saranno decretate dalle Cortes; che non prenderò mai ad alcuno la sua proprietà; e che rispetterò sopratutto la libertà politica della nazione e la personale di ogni individuo; e se in quello che ho giurato o parte di esso facessi il contrario, non devo essere ubbidito, e tutto quello che contravenisse, sia nullo e di verun valore. Così facendo Iddio mi aiuti e sia in mia difesa, e se no me lo imputi.