Pagina:Storia della rivoluzione piemontese del 1821 (Santarosa).djvu/242

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182. Se arrivassero ad estinguersi tutte le linee che si sono distinte, le Cortes faranno nuovi cambiamenti come crederanno che più importi alla nazione, seguendo sempre l’ordine e regole di succedere che sono stabiliti.

183. Quando la corona abbia da ricadere immediatamente o sia ricaduta in femmina, questa non potrà eleggere marito, senza consentimento delle Cortes, e se facesse il contrario, si intende che abdicherà la corona.

184. Nel caso che arrivi a regnare una femmina, suo marito non avrà autorità alcuna rispetto al regno, nè alcuna parte nel governo.


Della minorità del Re e della Reggenza.


185. Il Re è minorenne fino agli anni dieciotto compiti.

186. Durante la minorità del Re, il regno sarà governato da una reggenza.

187. Lo sarà egualmente quando il Re sia impossibilitato ad esercitare la sua autorità per qualunque causa fisica e morale.

188. Se l’impedimento del Re oltrepassasse i due anni e l’immediato successore ne avesse più di dieciotto, le Cortes potranno nominarlo reggente del regno in luogo della reggenza.

189. Caso che vacasse il trono essendo minore il principe delle Asturie, finchè si riuniscono le Cortes straordinarie, a meno che non fossero riunite le ordinarie, la reggenza provvisionale sarà composta della Regina madre, se vi sarà, di due deputati della deputazione permanente delle Cortes, i più anziani per ordine della loro elezione in deputati, e di due consiglieri del consiglio di Stato i più anziani, cioè il decano e quello che lo segue; se non vi sia Regina madre entrerà nella reggenza il consigliere di Stato terzo d’anzianità.